Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29580/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29580/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29580/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOSHI FLORIN nato il 20/05/1984 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 primo comma, n. 4 cod. pen., e il rigetto per il resto. t ,r Ritenuto in fatto 1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 455 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 29580/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Gli elementi trascurati dalla Corte d'appello avrebbero un chiaro carattere di decisività, attenendo essi all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto e, quindi, alla prova del dolo specifico. Come dedotto in atto d'appello, la difesa aveva censurato il carattere meramente apodittico della motivazione fornita, al riguardo, dal Tribunale, ritenendo l'imputato colpevole per non essersi difeso, rimanendo silente e per non aver addotto ragioni circa la detenzione e/o la provenienza delle banconote contraffatte. 2.2 Col secondo motivo si eccepisce, in via subordinata, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsificazione di monete flussi finanziari illeciti truffa in materia di credito reato economico riciclaggio internazionale di denaro lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 455 cod. pen
Nel ritenere, in modo aprioristico e immotivato, la circostanza in parola non applicabile al delitto di cui all'art. 455 cod. pen., la Corte territoriale avrebbe privato il ricorrente della possibilità di una riduzione di pena pari a un quarto nel minimo edittale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Saura Bardi, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOSHI FLORIN nato il 20/05/1984 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 primo comma, n. 4 cod. pen., e il rigetto per il resto. t ,r Ritenuto in fatto 1.

Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato, in punto di dosimetria della pena, la decisione con cui, in primo grado, Loshi Florin è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 455 cod. pen., per aver detenuto quattro banconote da euro 50,00 contraffatte/al fine di metterle in circolazione: riconosciute le attenuanti generiche, la Corte territoriale ha rideterminato la pena ad anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, confermando nel resto le statuizioni previste nella precedente sentenza, 2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Saura Bardi, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con specifico riferimento alla valutazione resa dalla Corte d'appello circa la sussistenza del dolo nella condotta dell'imputato. Le argomentazioni spese dalla Corte territoriale, formulate con mero rinvio alla "convincente motivazione" del giudice di primo grado e prive finanche di un qualche riferimento ai passaggi motivazionali del provvedimento di primo grado, si sarebbero tradotte in una motivazione apparente.

Gli elementi trascurati dalla Corte d'appello avrebbero un chiaro carattere di decisività, attenendo essi all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto e, quindi, alla prova del dolo specifico. Come dedotto in atto d'appello, la difesa aveva censurato il carattere meramente apodittico della motivazione fornita, al riguardo, dal Tribunale, ritenendo l'imputato colpevole per non essersi difeso, rimanendo silente e per non aver addotto ragioni circa la detenzione e/o la provenienza delle banconote contraffatte. 2.2 Col secondo motivo si eccepisce, in via subordinata, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

In adesione a un'interpretazione giurisprudenziale -che la difesa indica come ormai inattuale- della disposizione indicata, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'invocata circostanza affermando che, nel caso di specie, il reato ascritto non fosse un delitto contro il patrimonio. Attraverso un excursus giurisprudenziale relativo all'applicabilità dell'invocata attenuante ai reati diversi da quelli contro il patrimonio, il ricorrente ne invoca l'applicabilità anche ai reati contro la fede pubblica, concentrando le proprie censure sui concetti di lucro o vantaggio di speciale tenuità ed evento dannoso/pericoloso di speciale tenuità.

Nel ritenere, in modo aprioristico e immotivato, la circostanza in parola non applicabile al delitto di cui all'art. 455 cod. pen., la Corte territoriale avrebbe privato il ricorrente della possibilità di una riduzione di pena pari a un quarto nel minimo edittale. Ove questo Collegio ritenesse sussistere i presupposti di cui all'art. 618 del codice di rito, la difesa chiede, ai sensi di tale norma, che sia pronunciata ordinanza di rimessione del ricorso alle Sezioni unite, onde risolvere il contrasto rilevato in seno la Quinta sezione penale in tema di applicabilità della circostanza attenuante comune ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., ai reati contro la fede pubblica e, più propriamente, al delitto di cui all'articolo 455 del codice penale.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 primo comma, n. 4 cod. pen., e il rigetto per il resto. Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo è fondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata, nel rilevare unicamente che le valutazioni del primo giudice, in punto di esistenza del dolo, sarebbero condivisibili e non efficacemente confutate dai motivi di appello, risulta caratterizzata da espressioni di stile che non consentono di comprendere per quale ragione la Corte d'appello abbia ritenuto di superare la doglianza dell'imputato di non essere consapevole della falsità delle banconote.

Al riguardo, va ribadito che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (v., ad es., Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01).

Ne segue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di