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Sentenza — n. 29574/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29574/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29574/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, all'esito di giudizio di rinvio, ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice primo grado di condanna di Sestito Davide per i reati aggravati di omicidio volontario e sequestro di persona, rideterminandolo la pena in anni 15 e mesi 4 di reclusione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29574/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, all'esito di giudizio di rinvio, ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice primo grado di condanna di Sestito Davide per i reati aggravati di omicidio volontario e sequestro di persona, rideterminandolo la pena in anni 15 e mesi 4 di reclusione.

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato perseguimento penale in via sostitutiva sanzione penale assassinio qualificato omicidio su richiesta della vittima azione di risarcimento danni da sequestro
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SESTITO DAVIDE nato a RHO il 21/06/1978 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni in favore della parte civile, a firma del difensore avv. Stefania Steri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con condanna alla rifusione delle spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, all'esito di giudizio di rinvio, ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice primo grado di condanna di Sestito Davide per i reati aggravati di omicidio volontario e sequestro di persona, rideterminandolo la pena in anni 15 e mesi 4 di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato in un unico motivo, con il quale si denunziano vizi motivazionali in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione sarebbe contraddittoria sulla attribuzione del ruolo attribuito alla condotta concorsuale del Sestito.t

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza impugnata, che, in virtù dei principi affermati nella sentenza di annullamento della Prima Sezione di questa Corte, doveva limitarsi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha giustificato l'applicazione di una pena prossima al massimo edittale previsto per il reato più grave di omicidio ritenendo la condotta del prevenuto, circoscritto all'adescamento della vittima, determinante per la realizzazione dei delitti per i quali è intervenuta condanna (pagg. 2 e 3). Peraltro, già nella sentenza di primo grado era stato ritenuto il "ruolo non di minore importanza, ma sostanzialmente circoscritto alla fase iniziale di adescamento della vittima". Si tratta di valutazioni di merito supportate da logica, coerente e articolata motivazione, sicché l'onere argomentativo in ordine al giudizio sulla pena deve ritenersi adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. Non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso, il 9 marz