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Sentenza — n. 29572/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence on sentencing for fraudulently dissipated assets due to lack of prior recidivism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29572/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's decision regarding the defendant's sentencing while upholding the acquittal on the substantive charge. The defendant argued that the sentence was too harsh due to the lack of established recidivism, citing revoked prior convictions that did not meet the temporal requirements for aggravated recidivism. The court agreed that the aggravated recidivism provision could not apply because the previous convictions became irrevocable after the new crimes were committed, thus remanding the case for a new determination of the appropriate penalty.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 69, comma 4, cod. pen.: The aggravated recidivism provision does not apply when the prior conviction became irrevocable after the commission of the new crime, as the required temporal sequence is absent.

Parole chiave

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aggravated recidivism temporal sequence irrevocability date sentencing reduction criminal procedure bancarotta fraudolenta danno patrimoniale procurato con astuzia cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 4, cod. pen.
Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria, con la quale si contesta l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen..
Art. 69, comma 4, cod. pen.
e della conseguente ritenuta operatività della preclusione di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen., rappresentando che è opinabile che sussistano "plurime violazioni di tipo previdenziale fiscale" tali da ritenere la sussistenza della recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Art. 223 comma 2 n. 2) legge fallimentare
YOU srl (società dichiarata fallita in data 29 gennaio 2015), era stato condannato per i reati di bancarotta distrattiva-dissipativa (capo a) e bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all'art. 223 comma 2 n.
art. 441 cod. proc. pen
artt. 81 cod.pen
962/2012 del 27 febbraio 2012, irrevocabile dal 5 aprile 2012, con cui il ricorrente è stato condannato, al capo b), per il reato di cui agli artt. 81 cod.pen.
art. 99 cod. pen
All'assenza di una precedente recidiva consegue che, per quanto attiene ai fatti di bancarotta per cui si si procede, l'aggravante può essere ritenuta sussistente ai sensi del secondo comma e non del quarto comma dell'art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022
Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021
283351; Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021 -dep.
Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020
282707; Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020 -dep.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FINAZZI NICOLO' nato a TRESCORE BALNEARIO il 09/07/1980 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per la bancarotta distrattiva, rigetto del ricorso per il reato di bancarotta impropria di cui al capo c); annullamento con rinvio per rideterminazione del trattamento sanzionatorio. udito il difensore dell'imputato, avv. PAOLA VILLA, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 aprile 2022, la Corte d'appello di Brescia ha assolto Finazzi Nicolò dal delitto di bancarotta distrattiva ascrittogli al capo b, con la formula "perché il fatto non sussiste", e confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato, in qualità di amministratore unico e poi di liquidatore della B. YOU srl (società dichiarata fallita in data 29 gennaio 2015), era stato condannato per i reati di bancarotta distrattiva-dissipativa (capo a) e bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all'art. 223 comma 2 n.

2) legge fallimentare (capo c).La bancarotta fraudolenta patrimoniale è stata contestata all'imputato per aver distratto o comunque dissipato beni societari cedendoli a società collegate alla medesima compagine societaria della fallita, a prezzi notevolmente inferiori al valore reale; il reato di cui all'art. 223 comma 2 n.

2) legge fallimentare è stato contestato per aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose nell'omettere i versamenti all'Erario e all'INPS, accumulando un debito pari a più di 2 milioni di euro.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso sono denunziati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Già con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato come i mobili oggetto di distrazione fossero personalizzati e su misura, con l'apposizione di marchi peculiari tali da rendere difficile il loro riutilizzo; i software ed i sistemi tecnologici erano obsoleti e per questo fortemente deprezzati.

In particolare, il ricorrente deduce che non sussiste alcuna significativa differenza tra valore reale e valore effettivamente corrisposto, stante anche la genericità della formulazione del capo di imputazione che non consentiva di giungere ad una determinazione numerica del valore dei beni. L'affermazione della Corte territoriale per la quale il difetto di precise operazioni estimative "è in larga parte dipeso proprio dalla scelta dell'imputato di adire il rito a prova contratta", sovverte l'onere gravante sulla Pubblica Accusa della dimostrazione della responsabilità dell'imputato e, in tal caso, della sussistenza della condotta distrattiva, peraltro trascurando la possibilità per il giudice di primo grado di ricorrere ai poteri previsti dall'art. 441 cod. proc. pen..

Inoltre, le considerazioni effettuate su alcuni beni non tengono conto dell'esatta tipologia, materiale, settore merceologico o condizioni dell'usato al momento della vendita, come anche dei prezzi di smaltimento da sopportare. 2.2. Con il secondo motivo sono denunciati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo c). La difesa lamenta l'omessa motivazione in riferimento alla doglianza sollevata con l'atto d'appello afferente all'esistenza del nesso causale tra le condotte omissive contestate e il fallimento, stante la presenza di garanzie personali di quasi due milioni di euro presentate a tutela delle posizioni creditorie.

In aggiunta, tale circostanza non è stata considerata dalla Corte territoriale nel confermare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice che, invece, risulta carente non volendo l'imputato in alcun modo sottrarsi alle proprie obbligazioni. 2.3. Con il terzo motivo sono denunciati vizi motivazionali in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata infra- quinquennale.In particolare, il ricorrente si duole del diniego formulato dalla Corte territoriale allegando la preclusione di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen., rappresentando che è opinabile che sussistano "plurime violazioni di tipo previdenziale fiscale", trattandosi di violazioni connesse agli omessi versamenti di imposte e tributi che hanno generato proprio la contestazione di cui al capo C).

3. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria, con la quale si contesta l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei termini qui di seguito indicati, mentre va rigettato nel resto.

2. Il primo motivo di ricorso è pedissequamente reiterativo di censure proposte con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale con articolate, corrette e non manifestamente illogiche argomentazioni, con le quali le deduzioni del ricorrente non si confrontano (si vedano in particolare pagg. 5 e 6 della sentenza di appello).

3. Aspecifiche sono pure le censure proposte con il secondo motivo, con il quale sono denunciati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo c). La Corte territoriale ha ampiamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). Nella sentenza di appello v'è pure la motivazione in riferimento alla doglianza sollevata con l'atto d'appello afferente all'esistenza del nesso causale tra le condotte omissive contestate e il fallimento, nonché sull'elemento soggettivo.

Va, in proposito, ricordato che, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337; in senso conforme, n. 12426 del 2014 rv. 259997 - 01, n. 29586 del 2014 rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017 rv. 270046 - 01).

Quanto poi all'elemento soggettivo, va ribadito che, sostanziandosi la fattispecie in esame in una eccezionale ipotesi di reato a sfondo preterintenzionale, è stato pienamente assolto dall'accusa l'onere probatorio relativo alla dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" delle operazioni cui è seguito il dissesto, in una con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247315; si vedano anche Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207;

Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Carrino G ed altri, Rv. 212613).D'altronde, è noto che l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446). Questa Corte ha, peraltro, condivisibilmente evidenziato che, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti —come nel caso di specie- un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina e altri, Rv. 265510).

Si è, quindi, reiteratamente sottolineato come le operazioni dolose attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684).

Anche la consumazione di truffe o il sistematico inadempimento di un debito erariale arrecano sicuri immediati vantaggi all'impresa che ricorra a queste prassi illecite, ma nessun dubbio può aversi sul fatto che questi comportamenti rappresentino sovente l'indefettibile innesco del dissesto allorché la prassi illecita venga accertata e sanzionata. Già in altre pronunzie questa Corte ha pertanto ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa a norma dell'art. 223, secondo comma, n. 2 I. fall. il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016 -dep. 28/03/2017- Rv. 270046;

Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, P.G. e p.c. in proc. Beretta e altri, Rv. 259997). D'altronde, il sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, non può che rendere prevedibile il conseguente dissesto della società, sicché certamente non può escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame l'autofinanziamento operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo - e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento -, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (così in motivazione la citata Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684).

3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.4 Il ricorrente si duole dell'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. e della conseguente ritenuta operatività della preclusione di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen., rappresentando che è opinabile che sussistano "plurime violazioni di tipo previdenziale fiscale" tali da ritenere la sussistenza della recidiva reiterata ed infraquinquennale. In effetti, alla stregua del certificato penale acquisito agli atti e delle allegazioni documentali della difesa si rileva che sono intervenute delle revoche in sede esecutiva, per cui le pronunzie definitive nei confronti del Finazzi in epoca anteriore al 29 gennaio 2015 - data di commissione dei reati di bancarotta oggetto del presente procedimento - sono limitate ai seguenti decreti penali: - n. 962/2012 del 27 febbraio 2012, irrevocabile dal 5 aprile 2012, con cui il ricorrente è stato condannato, al capo b), per il reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 2, commi 1 e 1 bis del dl. 463/1983, conv. con legge 38/1983, relativamente alla mensilità di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2008; - n. 3915/2012 del 10 dicembre 2012, divenuto irrevocabile il 15 maggio 2013, con cui lo stesso è stato condanno per il medesimo reato, con riferimento alle mensilità di novembre 2008, da aprile ad agosto 2009, da settembre a dicembre 2009 e da gennaio ad ottobre 2010.

I reati ascritti con il decreto n. 3915/2012 risultano commessi anteriormente al 5 aprile 2012, data di irrevocabilità del decreto n. 962/2012: pertanto, gli stessi non consentono di configurare una "prima recidiva", difettando il presupposto dell'anteriorità della irrevocabilità della precedente (e unica) condanna rispetto a quella della loro commissione. All'assenza di una precedente recidiva consegue che, per quanto attiene ai fatti di bancarotta per cui si si procede, l'aggravante può essere ritenuta sussistente ai sensi del secondo comma e non del quarto comma dell'art. 99 cod. pen.

Infatti, è preclusa l'applicazione della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod.pen., nel caso in cui non sia mai stata precedentemente applicata la recidiva semplice, aggravata o pluriaggravata, per mancanza del presupposto formale della anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella della commissione del nuovo reato (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Rv. 283351; Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021 -dep. 24/01/2022- Rv. 282707; Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020 -dep. 22/12/2020- Rv. 280436).

4. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Il ricorso va rigettato nel resto. PQM annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizi