Ordinanza — n. 29341/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe Il Tribunale di Napoli ha pronunciato sentenza di applicazione di pena nei confronti di Mario Forte per il reato di tentato furto aggravato. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Mario Forte, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale denuncia la carenza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29341/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra quello posto dal ricorrente a fondamento della sua impugnazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Forte Mario, nato a Napoli il 16/11/1980, avverso la sentenza del 26/12/2022 del Tribunale di Napoli letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe Il Tribunale di Napoli ha pronunciato sentenza di applicazione di pena nei confronti di Mario Forte per il reato di tentato furto aggravato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Mario Forte, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale denuncia la carenza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra quello posto dal ricorrente a fondamento della sua impugnazione.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis