Sentenza — n. 29336/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza emetteva decreto penale di condanna in data 30 settembre 2011 nei confronti di Zurabi Tavidashvili, che veniva notificato, in data 11 ottobre 2011, al domicilio eletto dall'imputato presso lo studio del difensore di ufficio, avvocato Monica Testa. Il decreto di condanna diveniva esecutivo il 26 ottobre 2011, non essendo stata presentata l'opposizione. In data 18 novembre 2022 Zurabi Tavidashvili, nominato il difensore di fiducia avvocato Federico Bertani, chiedeva al Gip di essere rimesso nei termini ai fini dell'opposizione al decreto penale, lamentando di avere avuto contezza del decreto penale di condanna solo il 21 ottobre 2022, intervenuta la notifica dei motivi ostativi all'accoglimento di una istanza. Il Gip rigettava l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen., rilevando come le notifiche fossero state regolarmente effettuate e come spettasse all'imputato mantenere il rapporto professionale con il difensore di ufficio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 29336/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che l'allora indagato elesse domicilio al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria che, non avendo egli un difensore, presso il domicilio dell'avvocato Monica Testa, appena nominata difensore di ufficio, in data 18 giugno 2011, quindi prima dell'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. — intervenuto solo ad opera dell'art. 1, comma 24, I. 23 giugno 2017, n. 103 — che richiede l'assenso del difensore domiciliatario in caso di elezione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAVIDASHVILI ZURABI (CUI 0458XJF) nato il 17/04/1967 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza emetteva decreto penale di condanna in data 30 settembre 2011 nei confronti di Zurabi Tavidashvili, che veniva notificato, in data 11 ottobre 2011, al domicilio eletto dall'imputato presso lo studio del difensore di ufficio, avvocato Monica Testa. Il decreto di condanna diveniva esecutivo il 26 ottobre 2011, non essendo stata presentata l'opposizione. In data 18 novembre 2022 Zurabi Tavidashvili, nominato il difensore di fiducia avvocato Federico Bertani, chiedeva al Gip di essere rimesso nei termini ai fini dell'opposizione al decreto penale, lamentando di avere avuto contezza del decreto penale di condanna solo il 21 ottobre 2022, intervenuta la notifica dei motivi ostativi all'accoglimento di una istanza. Il Gip rigettava l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen., rilevando come le notifiche fossero state regolarmente effettuate e come spettasse all'imputato mantenere il rapporto professionale con il difensore di ufficio.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Zurabi Tavidashvili, a mezzo del predetto difensore di fiducia, che consta di unico motivo, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il motivo deduce violazione degli artt. 175, comma 2, e 462 cod. proc. pen. di legge richiamando l'orientamento di questa Corte di cassazione, essendo non comprovata nel caso di specie l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato del decreto penale di condanna il che ha impedito l'opposizione allo stesso.
4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che l'allora indagato elesse domicilio al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria che, non avendo egli un difensore, presso il domicilio dell'avvocato Monica Testa, appena nominata difensore di ufficio, in data 18 giugno 2011, quindi prima dell'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. — intervenuto solo ad opera dell'art. 1, comma 24, I. 23 giugno 2017, n. 103 — che richiede l'assenso del difensore domiciliatario in caso di elezione.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio come non vi sia motivo per discostarsi dall'orientamento richiamato dal ricorrente, per il quale in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d'ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la conoscenza effettiva dell'atto (Sez. 5, n. 10443 del 07/02/2019, Nguia, Rv. 276124 - 01, fattispecie, come quella in esame, in cui il verbale di elezione di domicilio era stato redatto prima della novella della legge 23 giugno 2017, n. 103).Le ragioni di tale ultima pronuncia sono assolutamente condivisibili e possono ricondursi all'orientamento giurisprudenziale per cui la notificazione del decreto penale di condanna, effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario in fase preprocessuale, non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui (Sez. 1, n. 6479 del 11/10/2017, dep. 2018, Tulan, Rv. 272401 - 01;
Sez. 4, n. 991 del 18/07/2013, dep. 2014, Auci, Rv. 257901; Sez. 1, n. 8225 del 10/02/2010, Zamfir, Rv. 246630). Tale orientamento è da condividersi per le seguenti ragioni:
a) l'art. 175, comma 2, già prima della modifica ora vigente parte dell'art. 11, I. 28 aprile 2014, n. 67, richiedeva che l'imputato desse prova di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento;
b) a seguito della modifica del 2014 scompare dalla dettato normativo l'attribuzione dell'onere della prova a carico del destinatario del decreto penale di condanna e resta solo il riferimento alla effettività della conoscenza del provvedimento;
c) pertanto, pur essendo il decreto penale di condanna nel caso in esame emesso prima della modifica normativa, deve convenirsi sulla applicabilità al caso di specie della disciplina transitoria, non prevista in origine dalla legge n. 67 del 2014, ma poi posta dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, in vigore dal 22 agosto 2014 (in G.U. serie gen. n. 193 del 21 agosto 2014), con l'introduzione dell'art. 15-bis nella legge n. 67 del 2014 che stabilisce: «1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stata pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». Nel caso in esame, trattandosi di procedimento per decreto e non ricorrendo alla data di entrata in vigore della novella le condizioni suindicate (non era stato emesso il dispositivo della sentenza di primo grado, non era stato dichiarato contumace l'imputato, non era stato emesso decreto di irreperibilità), trova applicazione la disciplina come innovata nel 2014 (conforme, in motivazione, Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Murgia, Rv. 271944 - 01);
d) tale disciplina, che esonera l'imputato dal dare prova della mancata effettiva conoscenza, onere originariamente previsto dalla norma in esame, risulta a maggior ragione coerente con la Relazione al Progetto preliminare al codice di rito, che richiedeva solo che «la mancata (effettiva) conoscenza non sia da attribuirsi a colpa del soggetto che chiede la restituzione»;
d) la giurisprudenza ha comunque chiarito che a seguito delle modifiche del 2014 grava sull'istante solo un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936 - 01 Sez. 4, Murgia, cit.; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678 - 01): tale principio è assolutamente coerente con quanto previsto dall'art. 157, comma 5, cod. proc. pen., che per la prima notifica all'imputato libero impone che l'autorità giudiziaria disponga «la rinnovazione della notificazione [...] risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato»;
e) la proposta interpretazione, che esonera l'imputato dall'onere della prova, risponde anche, come osserva Sez. 5, Nguia, a una interpretazione costituzionale nel senso che l'effettività è tanto più impellente a fronte del consolidarsi della condanna per l'omessa opposizione al decreto penale, che si fonda su una dinamica di contraddittorio differito ed eventuale che a maggior ragione richiede la prova della effettività della conoscenza: in tal senso va richiamata la logica sottostante all'intervento correttivo della Corte cost. n. 504 del 2000 sull'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., che ha sancito che la predetta disposizione è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero, oltre che nel caso di irreperibilità del destinatario, anche allorché non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 cod. proc. pen;
f) per altro anche l'introduzione successiva dell'art. 162, comma 4-bis, che tende a responsabilizzare il difensore di ufficio a tenere i rapporti professionali con l'assistito, ha la sua ratio proprio nel consentire l'effettività della conseguente conoscenza per l'imputato di quanto notificato al difensore domiciliatario;
g) non di meno, Sez. U., Ismail hanno anche declinato il principio della effettività della conoscenza dell'atto notificato, in relazione alla dichiarazione di assenza, per la quale non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01, principio comunque affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).
4. Tanto premesso, deve rilevare questa Corte come nel caso in esame l'imputato abbia adempiuto all'onere di allegazione, comprovando senza alcuna smentita di avere avuto conoscenza del decreto penale solo a seguito di un diniego della pubblica amministrazione, di fatto deducendo di non essere stato informato dal difensore di ufficio domiciliatario nei termini per poter procedere all'opposizione. Ne consegue che fondato è il ricorso, in quanto il Giudice procedente a fronte della istanza di restituzione nel termine non può limitarsi a rilevare la formale notifica al difensore di ufficio quale domiciliatario, ma deve verificare se l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso.
5. Va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, per nuovo esame da effettuarsi nel rispetto dei principi di diritto precedentemente indicati.
P.Q.M.
Annulla il pr