Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29333/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal signature by defendant violating mandatory lawyer representation rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29333/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities because the defendant personally signed the petition, violating the mandatory requirement for lawyer representation. Although the defendant argued for personal submission, the court applied the new legislative rule requiring exclusive lawyer signature for cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: The requirement for lawyer representation in cassation appeals excludes personal signature by the accused, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal lawyer representation personal signature inadmissibility mandatory rule criminal procedure legal aid requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
23/02/2018, Aiello, l'art. 613 cod.
Art. 571 c.p.p.
pen., in virtù del mutato rapporto con l'art. 571 comma 1 cod.
Art. 610 c.p.p.
Alla luce delle menzionate ragioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 613 cod. proc. pen
23/02/2018, Aiello, l'art. 613 cod. proc. pen., in virtù del mutato rapporto con l'art.
art. 571 comma 1 cod. proc. pen
pen., in virtù del mutato rapporto con l'art. 571 comma 1 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO DOMENICO nato a MARIGLIANELLA il 07/09/1965 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza emessa il 17 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale fiorentino, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva accertato la responsabilità penale di Domenico Toscano in relazione ai delitti di sostituzione di persona e falsa dichiarazione sull'identità, commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Domenico Toscano, con atto scritto depositato presso la Corte d'Appello di Firenze in data 28 giugno 2022, con il quale deduce vizi di logicità ed omessa motivazione in ordine alle censure contenute nell'atto di appello e integralmente richiamate nel ricorso.

3. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato sottoscritto e presentato personalmente dall'imputato. t 4. La novella legislativa n. 103 del 23 giugno 2017 è intervenuta sull'art.613 cod. proc. pen., nel senso di imporre, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Invero, alla luce della lettura ermeneutica proposta da Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, l'art. 613 cod. proc. pen., in virtù del mutato rapporto con l'art. 571 comma 1 cod. proc. pen., viene ad escludere, in maniera espressa e generalizzata, la possibilità di sottoscrizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato e dei soggetti a lui equiparati, così eliminando qualsiasi deroga alla regola generale che richiede la rappresentanza tecnica da parte di un difensore abilitato.

La titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione rimane in capo all'imputato, ma ai fini del suo concreto esercizio si rende necessaria la rappresentanza del difensore. Le stesse Sez. U., Aiello hanno anche avuto modo di vagliare la questione di illegittimità costituzionale della norma per asserita violazione degli artt. 24, 111 comma 7 Cost. e 6 CEDU, di cui hanno tuttavia affermato la manifesta infondatezza, ritenendo che richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione non determina alcuna limitazione delle facoltà difensive, ma rientra nella discrezionalità del legislatore e trova ragionevole giustificazione anche nell'elevato tecnicismo proprio del giudizio di legittimità.

5. Alla luce delle menzionate ragioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d