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Sentenza — n. 28775/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28775/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28775/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Milicchio Walter, nato a Lattarico (CS), il 15/06/1973, avverso la sentenza del Giudice di pace di Cosenza emessa in data 16/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d. Igs. 274/2000; letta la memoria a firma del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Amabile Cuscino, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cosenza condannava Walter Milicchio a pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., in Dipignano il 18/09/2017.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28775/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Walter Milicchio è inammissibile. Il ricorso propone una valutazione in fatto delle risultanze processuali, omettendo di considerare come la valutazione di attendibilità della persona offesa, del tutto pacificamente, non richieda alcun riscontro di attendibilità. In ogni caso, le doglianze tendono ad una rivisitazione complessiva della valutazione delle prove dichiarative, il che esula del tutto dal perimetro del giudizio di legittimità. Quanto alla sussistenza degli estremi della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274/2000, il ricorso appare del tutto generico, non indicando neanche quando fosse stata richiesta l'applicazione della citata disposizione, né le specifiche ragioni che ne avrebbero consentito l'applicazione.

Parole chiave

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circostanza attenuante gravi addebiti penali allegazioni di persecuzione contraddittorie verdetto di colpevolezza ritardo ingiustificato dell'azione penale difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dalla dichiarazione di inammissibilità discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Milicchio Walter, nato a Lattarico (CS), il 15/06/1973, avverso la sentenza del Giudice di pace di Cosenza emessa in data 16/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d. Igs. 274/2000; letta la memoria a firma del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Amabile Cuscino, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cosenza condannava Walter Milicchio a pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., in Dipignano il 18/09/2017.

2. In data 19/07/2022 Walter Milicchio ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Cosenza in data 10/02/2023, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Amabile Cuscino, deducendo vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove testimoniali ed all'omessa considerazione della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274/2000.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Walter Milicchio è inammissibile. Il ricorso propone una valutazione in fatto delle risultanze processuali, omettendo di considerare come la valutazione di attendibilità della persona offesa, del tutto pacificamente, non richieda alcun riscontro di attendibilità. In ogni caso, le doglianze tendono ad una rivisitazione complessiva della valutazione delle prove dichiarative, il che esula del tutto dal perimetro del giudizio di legittimità. Quanto alla sussistenza degli estremi della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274/2000, il ricorso appare del tutto generico, non indicando neanche quando fosse stata richiesta l'applicazione della citata disposizione, né le specifiche ragioni che ne avrebbero consentito l'applicazione.

Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivata logicamente con l'insufficienza della sola condizione di incensuratezza. Dalla dichiarazione di inammissibilità discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/05/2023 Il Consigliere estensore