Ordinanza — n. 28368/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi sono inammissibili, atteso che, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28368/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza, gli imputati propongono, mediante il difensore avv. Massimiliano Orru', un unico motivo di doglianza lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEMLAKI HAMID nato il 10/05/1981 LEMLAKI AHMED nato il 10/06/1977 avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; eR
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì applicava ai ricorrenti le pene concordate.
2. Avverso tale sentenza, gli imputati propongono, mediante il difensore avv. Massimiliano Orru', un unico motivo di doglianza lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, atteso che, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).
2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati proposti per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2023 Il Consigliere Estensor