Ordinanza — n. 28359/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Capogna Luisa, nata a Corato (BA), il 22/02/1982, Leuci Cataldo, nato a Osimo (AN), il 12/08/1966, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 06/12/2021; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28359/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti di Luisa Capogna e Cataldo Leuci, in relazione ai reati a loto ascritti. 1 /t e 2. Luisa Capogna e Cataldo Leuci ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Maria Luisa Tarricone, in data 23/04/2022, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Capogna Luisa, nata a Corato (BA), il 22/02/1982, Leuci Cataldo, nato a Osimo (AN), il 12/08/1966, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 06/12/2021; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti di Luisa Capogna e Cataldo Leuci, in relazione ai reati a loto ascritti. 1 /t e 2. Luisa Capogna e Cataldo Leuci ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Maria Luisa Tarricone, in data 23/04/2022, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso degli imputati è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". La sentenza impugnata, emessa in data 06/12/2021, è stata depositata in data 01/03/2022, avendo la Corte di merito riservato la motivazione in giorni novanta, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che il termine per proporre ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere computato, nella misura di giorni quarantacinque, a decorrere dal 06/03/2022, con conseguente scadenza dello stesso in data 20/04/2022, corrispondente ad un mercoledì. Il ricorso proposto in data 23/04/2022 è, quindi, tardivo. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili e condanna/4--,ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/04/2023 Il Consigliere estensore Il Pre