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Ordinanza — n. 28356/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28356/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28356/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Spata Luigi, nato a Modica il 15/03/1968, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania in data 28/06/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena. 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catania, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti di Luigi Spata in relazione al reato a lui ascritto.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28356/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catania, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti di Luigi Spata in relazione al reato a lui ascritto.

Parole chiave

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adeguamento della pena proporzionalità della pena errore nella commisurazione della pena riesame dell'entità pena attenuazione libera della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catania, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti di Luigi Spata in relazione al reato a lui ascritto.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Spata Luigi, nato a Modica il 15/03/1968, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania in data 28/06/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catania, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti di Luigi Spata in relazione al reato a lui ascritto.

2. Luigi Spata ricorre personalmente deducendo vizio di motivazione.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Come ribadito anche dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte "Il ricorso per cessazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cessazione." (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie va aggiunto che la mera autentica da parte del difensore non esclude la natura personale del ricorso che, in ogni caso, si palesa inammissibile anche in riferimento alla doglianza, avanzata avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Liuni Teresa, Rv. 278170). Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/04/2023 Il Consigliere estensore Il Pr