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Sentenza — n. 28348/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28348/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28348/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: GNINGUE ALASSANE nato il 28/12/1990 CISSE CHEILKH nato il 04/03/1987 inoltre: MANIFATTURA MARIO COLOMBO E C SPA COLMAR SPA avverso la sentenza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore f

Regesto Legislator

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art. 135 cod. pen, art. 135 c.p, art. 163 comma 1 c.p; Sentenza — n. 28348/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con sentenza del 14.10.2020 il Tribunale di Macerata ha, tra l'altro, dichiarato Cisse Cheilkh colpevole del reato di cui agli artt. 81- 473, 474-ter, cod. pen. condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione e di euro 5000,00 di multa. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata emessa nei confronti di Cisse Cheilkh e di Gningue Alassane limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria, dal / momento che operandosi il ragguaglio della pena pecuniaria ex art. 135 cod. pen. è superato il limite dei due anni della pena detentiva condizionalmente sospendibile.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale pena pecuniaria sospesa remissione della pena revoca di prestazioni sociali riduzione della multa riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 135 cod. pen
A fronte di una pena detentiva pari ad anni due, la congiunta pena pecuniaria di euro 5000,00 di multa importa, secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p.
art. 135 c.p
A fronte di una pena detentiva pari ad anni due, la congiunta pena pecuniaria di euro 5000,00 di multa importa, secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p.
art. 163 comma 1 c.p
il superamento dei limiti previsti dall'art. 163 comma 1 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: GNINGUE ALASSANE nato il 28/12/1990 CISSE CHEILKH nato il 04/03/1987 inoltre: MANIFATTURA MARIO COLOMBO E C SPA COLMAR SPA avverso la sentenza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore f

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 14.10.2020 il Tribunale di Macerata ha, tra l'altro, dichiarato Cisse Cheilkh colpevole del reato di cui agli artt. 81- 473, 474-ter, cod. pen. condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione e di euro 5000,00 di multa. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata emessa nei confronti di Cisse Cheilkh e di Gningue Alassane limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria, dal / momento che operandosi il ragguaglio della pena pecuniaria ex art. 135 cod. pen. è superato il limite dei due anni della pena detentiva condizionalmente sospendibile.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato limitatamente all'imputato Cisse, l'unico ad aver visto riconosciuto nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena. A fronte di una pena detentiva pari ad anni due, la congiunta pena pecuniaria di euro 5000,00 di multa importa, secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. il superamento dei limiti previsti dall'art. 163 comma 1 c.p. per concedere la sospensione condizionale della pena, salva la possibilità, non adottata nel caso di specie, di limitare la sospensione alla sola pena detentiva. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale concessa anche in relazione alla multa, limitando il predetto beneficio alla sola pena detentiva. Nel resto, ovvero riguardo al coimputato Gningue non beneficiario di alcuna sospensione condizionale della pena, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Cisse Cheilkh, limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, sospensione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il r