Ordinanza — n. 28010/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KELENDERIDZE BEKA nato il 22/09/1993 KAVELASHVILI VAKHTANGI nato il 05/09/1994 avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Kavelashvili Vakhtangi e Kelenjeridze Beka viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata loro applicata, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al delitto di tentato furto in abitazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28010/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse di Kavelashvili Vakhtangi e Kelenjeridze Beka viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata loro applicata, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al delitto di tentato furto in abitazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KELENDERIDZE BEKA nato il 22/09/1993 KAVELASHVILI VAKHTANGI nato il 05/09/1994 avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Kavelashvili Vakhtangi e Kelenjeridze Beka viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata loro applicata, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al delitto di tentato furto in abitazione.
2. Il ricorso, con il quale si denunciano vizi motivazionali in ordine alla valutazione degli elementi di conoscenza raccolti, va dichiarato inammissibile, giacché, in disparte la sua assoluta genericità, è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso