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Ordinanza — n. 28008/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28008/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28008/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28/02/2023, il Tribunale di Salerno ha applicato a Gaetano Bennardino e a Giovanna Iannelli la pena concordata tra le parti in relazione a varie imputazioni di furto pluriaggravato, ricettazione, evasione (solo il primo), evasione (solo la seconda), due episodi di furto in abitazione pluriaggravati (entrambi). Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Lecco hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati attraverso il difensore Avv. Bonaventura Carrara, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione di fatti, e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28008/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi avverso la sentenza indicata sono inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

Parole chiave

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furto aggravato in banda contravvenzione bagatellare allegazioni di persecuzione contraddittorie atti impugnabili altri capi d'accusa motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
- mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione di fatti, e violazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione di fatti, e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENNARDINO GAETANO nato a ALBANO LAZIALE il 05/06/1991 IANNELLI GIOVANNA nato a NOCERA INFERIORE il 21/08/1988 avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28/02/2023, il Tribunale di Salerno ha applicato a Gaetano Bennardino e a Giovanna Iannelli la pena concordata tra le parti in relazione a varie imputazioni di furto pluriaggravato, ricettazione, evasione (solo il primo), evasione (solo la seconda), due episodi di furto in abitazione pluriaggravati (entrambi). Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Lecco hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati attraverso il difensore Avv. Bonaventura Carrara, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione di fatti, e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

I ricorsi avverso la sentenza indicata sono inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso