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Ordinanza — n. 28003/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28003/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28003/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 27/01/2022, il Tribunale di Lecco ha applicato ad Alia Kol e a Cenaj Renato la pena concordata tra le parti in relazione a varie imputazioni di furto in abitazione; Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Lecco ha proposto ricorso per cassazione Alia Kol attraverso il difensore Avv. Francesco Maria Nucera, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'indicazione della violazione più grave nel reato sub Q, anziché nel reato sub 3, come indicato nell'istanza di patteggiamento.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28003/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 27/01/2022, il Tribunale di Lecco ha applicato ad Alia Kol e a Cenaj Renato la pena concordata tra le parti in relazione a varie imputazioni di furto in abitazione; Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Lecco ha proposto ricorso per cassazione Alia Kol attraverso il difensore Avv. Francesco Maria Nucera, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'indicazione della violazione più grave nel reato sub Q, anziché nel reato sub 3, come indicato nell'istanza di patteggiamento.

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale allegazioni insufficientemente motivate alleggerimento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
- mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CENAI RENATO nato il 25/10/1997 ALTA KOL nato il 20/09/1985 avverso la sentenza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 27/01/2022, il Tribunale di Lecco ha applicato ad Alia Kol e a Cenaj Renato la pena concordata tra le parti in relazione a varie imputazioni di furto in abitazione; Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Lecco ha proposto ricorso per cassazione Alia Kol attraverso il difensore Avv. Francesco Maria Nucera, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'indicazione della violazione più grave nel reato sub Q, anziché nel reato sub 3, come indicato nell'istanza di patteggiamento.

Avverso la medesima sentenza del Tribunale di Lecco ha proposto ricorso per cassazione Cenaj Renato attraverso il difensore Avv. Michele Basile, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza di motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. I ricorsi avverso la sentenza indicata sono inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103, quanto alle doglianze relative alla pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e, quanto all'individuazione della pena più grave del reato continuato, il ricorrente Alia neppure deduce che la pena finale sia difforme da quella richiesta, il che esclude, all'evidenza l'illegalità della stessa.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così