Cassation court dismisses appeal against dismissal order, ruling device prevails over inconsistent motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Mario Ceraolo's appeal against the GIP's dismissal order in a calunnia case. Ceraolo argued the order was abnormal because it dismissed a defamation charge where the Prosecutor had already dropped the separate proceedings. The court held that the dismissal applied only to the calunnia charge, as evidenced by the Prosecutor's request, and that the discrepancy between the order's text and the GIP's reasoning does not invalidate the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; The discrepancy between the operative part and the reasoning of a dismissal order does not render it invalid if the operative part aligns with the Prosecutor's request for dismissal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERAOLO MARIO nato a PIRAINO il 01/09/1957 parte offesa nel procedimento c/ REPICI FABIO GAETANO nato a MESSINA il 04/08/1970 avverso il decreto del 23/01/2023 del GIP TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Mario Ceraolo, persona offesa del delitto di calunnia commesso da Repici Fabio Gaetano in data anteriore e prossima al 9 maggio 2018, oggetto del procedimento penale n. 1173/2018 RGNR mod. 21, instaurato presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, e n. 480/2019 R.G. Gip, propone ricorso per cassazione avverso il decreto depositato in data 23 gennaio 2023, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto l'archiviazione del procedimento indicato, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
2. L'impugnativa, che consta di un solo motivo, denuncia l'abnormità del provvedimento impugnato, posto che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto non solo l'archiviazione del procedimento per calunnia, instaurato a carico dell'indagato - in relazione alla condotta processuale da questi tenuta tentando di dimostrare che l'indagine a carico di Bisognano Carmelo, suo assistito, sarebbe stata viziata o orientata —, per il quale vi era stata richiesta di archiviazione del P.M., ma anche per il delitto di diffamazione - commesso dallo stesso Repici nel corso dell'incontro pubblico dell'Il febbraio 2018 -, in relazione al quale il P.M. aveva operato uno stralcio, con formazione di autonomo procedimento contrassegnato dal n. 3159/2018 RGNR, ed aveva esercitato l'azione penale: donde, il GIP aveva posto in essere un atto del tutto estraneo al sistema nornnativo, giacché aveva disposto l'archiviazione del procedimento per un reato in relazione al quale non vi era stata corrispondente richiesta da parte del P.M..
3. Con requisitoria in data 13 aprile 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottor Fulvio Baldi, ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti all'Ufficio Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Dal provvedimento impugnato risulta che lo stesso è stato adottato «visti gli atti del procedimento penale n. 480/2019 R.G. Gip iscritto a carico e per i reati indicati in copertina», corrispondente al n. 1173/2018 RGNR mod. 21, iscritto a carico di Repici Fabio Gaetano, per il delitto di cui all'art. 368 cod. pen., in Barcellona Pozzo di Gotto in data anteriore e prossima al 9 maggio 2018, in relazione al quale il Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 9 dicembre 2022, ha avanzato richiesta di archiviazione, tanto evincendosi dal frontespizio della richiesta stessa.2.
Ciò posto, il dispositivo del decreto di archiviazione è formulato nei termini che seguono: «Dispone l'archiviazione del procedimento sopra indicato ed ordina la restituzione degli atti al P.M». Non vi è dubbio, pertanto, che l'archiviazione sia stata disposta in relazione al procedimento contrassegnato dai nn. 1173/2018 RGNR mod. 21 e n. 480/2019 R.G. Gip, e, quindi, per il solo delitto di calunnia, non anche per il delitto di diffamazione ascritto a Repici ed oggetto di accertamento in separato e distinto procedimento, a dispetto di quanto affermato dal GIP nella parte motiva del provvedimento.
3. Tali oggettivi rilievi impongono di fare applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina invalidità del provvedimento, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Rv. 269375; Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Rv. 250400; Sez. 6, n. 35802 del 27/04/2007, Rv. 237422), di modo che, nel caso di specie, risultando il dispositivo del tutto conforme al contenuto della richiesta di archiviazione, è da escludere la dedotta abnormità del provvedimento impugnato.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese