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Ordinanza — n. 27997/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses request to suspend sentence execution before main appeal decision is reasoned.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27997/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The applicant requested suspension of sentence execution under Article 625-bis before the First Section's decision on his extraordinary appeal was reasoned. The court held that such a request is inadmissible because the reasoning is necessary to assess the 'fumus boni juris' of the main appeal. Consequently, the request was rejected and the applicant ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.; The request for suspension of sentence execution under Article 625-bis, paragraph 2, is inadmissible if filed before the reasoned decision of the court against which the extraordinary appeal is lodged.

Parole chiave

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extraordinary appeal suspension of execution exceptional gravity fumus boni juris procedural inadmissibility court costs Italian criminal procedure sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Giovambattista Freni, ha chiesto, ritenendo integrata l'ipotesi di eccezionale gravità ex art. 625-bis, comma 2, cod.proc.pen., la sospensione dell'esecuzione della sentenza che ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto dallo stesso, resa in data 28 febbraio 2023 dalla Prima Sezione Penale di questa Corte.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dell'istanza consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
art. 625-bis cod.proc.pen
A fondamento dell'istanza, il procuratore del ROMANO deduce di aver ricevuto mandato per proporre ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dell'istanza consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017
625-bis cod.proc.pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso (Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Rv.
Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010
Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANTONINO nato a MESSINA il 12/09/1952 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la richiesta difensiva del procuratore dell'imputato, avv. GIOVANBATTISTA FRENI, di attendere il deposito della motivazione della sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte ai fini della decisione sul ricorso per articolare le doglianze sull'errore di fatto denunciato;

RITENUTO IN FATTO

1.Con istanza depositata in data 17 marzo 2023, il ROMANO, mediante il proprio difensore di fiducia avv. Giovambattista Freni, ha chiesto, ritenendo integrata l'ipotesi di eccezionale gravità ex art. 625-bis, comma 2, cod.proc.pen., la sospensione dell'esecuzione della sentenza che ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto dallo stesso, resa in data 28 febbraio 2023 dalla Prima Sezione Penale di questa Corte. A fondamento dell'istanza, il procuratore del ROMANO deduce di aver ricevuto mandato per proporre ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. contro detta decisione della quale, in caso di accoglimento di detto rimedio, verrebbero meno gli effetti. Ha inoltre rappresentato che il sc; proprio assistito non si è mai sottratto al precedente ordine per la carcerazione ed è sempre stato libero dalla data nella quale si è verificato l'omicidio per cui è processo, ossia dal 14 ottobre 1992.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In via preliminare deve essere disattesa la richiesta di rinvio della trattazione dell'istanza proposta dal ROMANO poiché è lo stesso ad aver scelto di presentarla prima del deposito delle motivazioni della sentenza rispetto alla quale intende proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2.L'istanza è inammissibile. Sotto un primo aspetto, non essendo stata depositata - alla data della proposizione della medesima - la motivazione della decisione pronunciata nei confronti dell'istante dalla Prima Sezione Penale di questa Corte all'udienza del 28 febbraio 2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal ROMANO, è impossibile comprendere e anche solo ipotizzare, del resto, se la predetta decisione sia incorsa in un errore legittimante la proposizione del ricorso straordinario.

Alcun riferimento, peraltro, contiene la medesima istanza, ai fini del necessario e rigoroso vaglio richiesto a questa Corte, su ragioni sottese alla richiesta di sospensione della pronuncia per eccezionale gravità che attengano al fumus boni juris del rimedio straordinario che si intende esperire. In effetti, come è stato ormai ripetutamente puntualizzato in questa sede di legittimità, in tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del fumus boni furis della domanda principale, avanzata ex art. 625-bis cod.proc.pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso (Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Rv. 270097 - 01;

Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Rv. 247976 - 01). Deve dunque puntualizzarsi, quale diretto postulato degli indicati principi, che è inammissibile l'istanza di sospensione di cui all'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., proposta prima del deposito delle motivazioni della decisione della Corte di cassazione della quale si richiede la correzione per errore materiale o di fatto.

3. All'inammissibilità dell'istanza consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2023