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Sentenza — n. 27995/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27995/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27995/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha applicato a Francesco Maria Torroni la pena concordata fra le parti nella misura di mesi otto di reclusione per il reato ascrittogli, di bancarotta preferenziale, riconoscendogli i doppi benefici di legge ed applicandogli le pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27995/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge, per essergli state applicate le pene accessorie fallimentari nonostante egli avesse concordato con il pubblico ministero, e gli fosse stata applicata dal Tribunale, una pena minore degli anni due di reclusione, violando così il disposto dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen..

Parole chiave

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sanzioni penali pena complementare pena accessoria riscossione di pene pecuniarie esecuzione della pena detentiva sostitutiva esenzione dalla pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORRONI FRANCESCO MARIA nato a VITERBO il 26/08/1967 avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette le conclusioni del PG Paola Mastroberardino che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha applicato a Francesco Maria Torroni la pena concordata fra le parti nella misura di mesi otto di reclusione per il reato ascrittogli, di bancarotta preferenziale, riconoscendogli i doppi benefici di legge ed applicandogli le pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge, per essergli state applicate le pene accessorie fallimentari nonostante egli avesse concordato con il pubblico ministero, e gli fosse stata applicata dal Tribunale, una pena minore degli anni due di reclusione, violando così il disposto dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen..

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Paola Mastroberardino, ha concluso, con nota scritta, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

1. L'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. dispone che "la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie". Si tratta di norma di carattere generale, quando si pervenga al patteggiamento della pena, così da doversi applicare anche alle pene accessorie disciplinate dall'art., 216, ult. comma, legge fall. come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (vd da ultimo Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882 che ha anche precisato come le pene accessorie fallimentari non rientrino neppure nel novero delle eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett.

e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che peraltro assumono rilievo, per le loro evidenti ricadute sanzionatorie e, quindi, sostanziali, ai soli fatti commessi successivamente alla ricordata modifica normativa).2. Le pene accessorie applicate nella sentenza impugnata, che ha visto l'applicazione al ricorrente di una pena di mesi otto di reclusione, vanno pertanto eliminate. Si aggiunge soltanto che non si è dato luogo all'effetto estensivo della presente pronuncia a favore dei coimputati Marino Arzilli e Aldo Mei (anch'essi gravati dalla pena accessoria prevista dall'art. 216 legge fall. pur avendo patteggiato la pena, di mesi quattro di reclusione, per il delitto di cui all'art. 217 legge fall. che ne prevede una durata, massima, più contenuta) posto che si tratta di "capi" diversi della pronuncia perché afferenti, appunto, ad un distinto (rispetto a quello contestato al ricorrente) delitto, e non di "punti" della decisione - che riguardano le varie decisioni inerenti alla colpevolezza ed al trattamento sanzionatorio di un medesimo reato - che possano così "estendersi" anche a costoro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina. Così deciso, in R