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Sentenza — n. 27994/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls lower court order dismissing late restitution request, ruling it was filed in the first instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Tribunal of Cremona's order dismissing a late request for time extension, ordering a new trial. The defendant argued the request was timely because it was submitted in the first defense motion, not the second. The court found the lower judge erred by ignoring the initial submission and incorrectly characterizing the request as untimely.

Regesto Legislator

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Art. 670 c.p.p.; Art. 175 c.p.p.: The court may verify facts directly and must examine all requests for time extension, rejecting dismissal based on untimeliness if the request was properly filed in an earlier procedural stage.

Parole chiave

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restitution within time limits procedural inadmissibility error in proceeding time extension request Corte di Cassazione nomina del difensore omissione del difensore ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 670 c.p.p.
Con provvedimento del 13 settembre 2022, il Tribunale di Cremona, quale giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 7 giugno 2022, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza avanzata nell'interesse di Domenico Brogna ai sensi dell'art. 670 cod.
Art. 175 c.p.p.
Il Tribunale di Cremona, nella decisione di rinvio, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di restituzione, originariamente avanzata ai sensi dell'art. 175 cod.
art. 670 cod. proc. pen
Con provvedimento del 13 settembre 2022, il Tribunale di Cremona, quale giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 7 giugno 2022, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza avanzata nell'interesse di Domenico Brogna ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen..
art. 175 cod. proc. pen
Con il secondo ed il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla denegata concretizzazione, nel caso di specie, delle ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, previsti dall'art. 175 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F.
220092 e più di recente Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BROGNA DOMENICO nato a UZWIL( SVIZZERA) il 09/11/1962 avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 13 settembre 2022, il Tribunale di Cremona, quale giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 7 giugno 2022, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza avanzata nell'interesse di Domenico Brogna ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.. La Prima sezione di questa Corte aveva annullato il precedente provvedimento, del 15 novembre 2021, perché in esso non si era provveduto sull'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, avanzata in via subordinata rispetto a quella formulata ai sensi degli artt. 670 e 629 bis cod. proc. pen. (in ordine alla quale la decisione di rigetto del Tribunale non era stata annullata dalla Prima sezione).

Il Tribunale di Cremona, nella decisione di rinvio, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di restituzione, originariamente avanzata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., ritenendola tardiva perché proposta solo con il secondo atto defensionale, del 2 ottobre 2021, quando il termine previsto, di dieci giorni dalla conoscenza della sentenza da impugnare, databile quantomeno al 18 settembre 2021, era interamente decorso.

2. Propone ricorso il Brogna, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il travisamento del fatto processuale. Il giudice aveva errato nel considerare l'istanza tardiva posto che la richiesta di restituzione nel termine era già stata avanzata con la prima istanza, del 16 agosto 2021, e non solo con la successiva, del 2 ottobre 20221, come il Tribunale aveva affermato, ritenendo pertanto la questione tardivamente proposta. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla denegata concretizzazione, nel caso di specie, delle ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, previsti dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine.

Il Tribunale, infatti, del tutto omettendo di motivare su quanto evidenziato nella sentenza di annullamento - in ordine alla istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza - si era limitato a ritenerla inammissibile per la sua supposta, ma errata, intempestività. Quanto al merito dell'istanza stessa, si rilevava come non potesse certo attribuirsi, al prevenuto o al suo difensore, alcuna colpa in ordine alla mancata trasmissione, da parte del carcere in cui il primo era detenuto, al secondo dell'incarico conferitogli dall'imputato, un fatto da cui ne era derivata una chiara lesione del diritto di difesa, posto che questi era stato assistito, nel processo, da un difensore di ufficio piuttosto che dal suo difensore fiduciario.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Stefano Tocci, ha concluso, con nota scritta, per l'inammissibilità del ricorso (argomentando in tema di applicazione dell'art. 670 cod. proc. pen.)

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento assorbe le ulteriori censure.

1. La diretta verifica della prima istanza, avanzata dalla difesa il 16 agosto 2021, ha consentito a questa Corte (che sugli error in procedendo è giudice anche del fatto e che, per risolvere la questione sottoposta, può accedere all'esame diretto degli atti processuali: così Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 e più di recente Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F., Rv. 273525) di rilevare come, fin dalla stessa era stata avanzata la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, in via subordinata rispetto alle doglianze relative alla validità del titolo esecutivo. Come, del resto, aveva osservato la Prima sezione nel rilevare la mancata risposta a tale censura, annullando il precedente provvedimento. Istanza che, invece, è stata del tutto ignorata dal Tribunale, nella nuova decisione in sede di rinvio, che si è, evidentemente, limitato alla lettura del contenuto della seconda istanza, individuandovi l'istanza ex art. 175 cod. proc. pe . e ritenendola così, erroneamente, tardiva.

2. Ne consegue il nuovo annullamento dell'ulteriore provvedimento, per l'errata statuizione di inammissibilità dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. che dovrà, invece, essere esaminata dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cremona. Co