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Ordinanza — n. 27990/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of aggravating circumstances and sentencing arguments in appeal settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27990/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant waived all appeal grounds except those regarding sentencing, thereby forfeiting arguments about aggravating circumstances. The appellant argued that no burglary occurred and the property was abandoned, seeking reclassification to attempted theft and non-prosecution. The court ruled that waiving appeal grounds implicitly excludes related substantive defenses, rendering the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeal settlements, waiving all appeal grounds except sentencing excludes arguments on aggravating circumstances and non-prosecution conditions, making such cassation appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal settlement waiver of grounds aggravating circumstances non-prosecution condition cassation inadmissibility sentencing reform procedural waiver tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Quanto, più in particolare, al trattamento sanzionatorio, è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
2.Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis c.p.
Illegittima, infine, sarebbe la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto, più in particolare, al trattamento sanzionatorio, è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Illegittima, infine, sarebbe la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 4, n. 46150 del 15/10/21
Cass. sez. 4, n. 827 del 21/11/17
Cass. sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTALES ANTONINO nato a CAPO D'ORLANDO il 13/07/1980 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Catania del 14 gennaio 2022 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra i difensori di Cantales Antonino e Raciti Angelo Domenico, muniti di procura speciale - rinunzianti a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catania - in riforma della sentenza del tribunale di Catania in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 56,110,624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa ciascuno. 1.Ha proposto ricorso per cassazione il Cantales, che ha dedotto, con unico motivo, l'erroneità del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, l'una perché non vi sarebbe stata alcuna effrazione della porta d'ingresso dell'Ostello per la Gioventù all'interno del quale era stato consumato il furto, l'altra perché l'immobile - pur di proprietà della Provincia di Catania - non sarebbe stato destinato ad uso pubblico o a pubblica utilità e si sarebbe presentato, peraltro, in condizioni di abbandono.

La riqualificazione in tentativo di furto semplice avrebbe consentito di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità della querela. Illegittima, infine, sarebbe la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Cass. sez. 4, n.46150 del 15/10/21, Cella, Rv. 282413; sez. 4, n. 827 del 21/11/17, Scavone e altro, Rv. 271750).

Quanto, più in particolare, al trattamento sanzionatorio, è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge"(sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

A fortiori, a seguito di tale rinuncia, non è invocabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della C