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Ordinanza — n. 27987/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded legal qualification error claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27987/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Renato Bosco's appeal inadmissible without formalities. Bosco argued the lower court erred in legally qualifying his actions under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as generic and unsupported by specific reasoning, citing established jurisprudence that such appeals are limited to manifest errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless the qualification constitutes a manifest error, which requires an immediate and indisputable deviation from the indictment's content.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal inadmissibility without formalities Article 448 criminal procedure Cassation jurisprudence bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo proposto, con cui il ricorrente si duole di violazione di legge per "erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO RENATO nato a ASTI il 13/10/1954 ‘Ú avverso lala sentenza del 14/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO z Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il G.u.p. del Tribunale di Cuneo, definendo il procedimento de quo ai sensi dell'art. 444 del codice di rito, dichiarava, con sentenza indicata in epigrafe, Renato Bosco responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale, cagionamento del dissesto e del fallimento della società Dress s.r.l. e bancarotta fraudolenta distrattiva, commessi in concorso con altri, e in dettaglio descritti ai capi a) e b) della rubrica, condannandolo alla pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

Considerato che l'unico motivo proposto, con cui il ricorrente si duole di violazione di legge per "erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen", è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023 — 01);r Ritenuto che la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Giudice è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in rubrica e che la censura è del tutto generica, non specificando il ricorrente neppure perché e in quale modo il Tribunale avrebbe omesso di verificare la congruità dei fatti delittuosi elencati nei capi d'imputazione con la qualificazione giuridica presente in sentenza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il