Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27986/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural bar against challenging plea agreement sentencing for non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27986/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, rejecting the appellant's claim that the trial court failed to verify non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the trial court erred in applying the law regarding plea agreements, but the Court noted that such appeals are barred when the sentence is merely applied based on a plea deal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea agreement cases, appeals challenging the sentencing sentence for failure to verify non-punishment grounds are inadmissible as the law limits review to specific statutory violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement appeal non-punishment grounds inadmissible appeal Article 129 Code procedural bar delitto tentate lesioni personali gravi caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
279761 — 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Verona, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 56, 624 bis, 625 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Verona, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaouì, Rv. 279761
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MSALLEM SOUHAIEL nato il 02/07/1977 avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ben Msallem S. ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Verona, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624 bis, primo e terzo comma, in relazione all'art. 625 primo comma, n. 2, cod. pen;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione di legge, in relazione all'art. 129 del codice di rito, e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale valutato gli elementi necessari alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento, è manifestamente infondato: invero, il ricorrente, oltre a non avere neppure specificato in relazione a quale delle cause di non punibilità previste dalla citata disposizione egli invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sorvola sul pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaouì, Rv. 279761 — 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/03/2023 Il Consigliere este