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Sentenza — n. 27973/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27973/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27973/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: G.P.B. SRLS IN PERSONA DEL LEG.RAPP. AVV. PIERLUIGI BIANCHINI AI SENSI ART. 39 CO. 4 DL.V0 231/2001 avverso la sentenza del 14/02/2023 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27973/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Premesso che dalla commissione del reato alla contestazione dell'illecito ammnistrativo non risultano decorsi cinque anni, a norma dell'art. 22 del d.lgs. n. 231 del 2001, la citazione a giudizio in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, Sauta, Rv. 278755 - 03). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma.

Parole chiave

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importazione e immissione sul mercato contraffazione di merci violazione del segreto commerciale difesa contro le pratiche commerciali illecite lavoro allo schermo mancata attuazione degli accordi illeciti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: G.P.B. SRLS IN PERSONA DEL LEG.RAPP. AVV. PIERLUIGI BIANCHINI AI SENSI ART. 39 CO. 4 DL.V0 231/2001 avverso la sentenza del 14/02/2023 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia per nuovo giudizio. •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 14/02/2023, il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di GPB s.r.l.s. imputata della violazione di cui agli artt. 5, lett. a), 6, 25-bis, lett. f), d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, per aver tratto vantaggio dalla condotta delittuosa dell'amministratore nell'interesse della stessa società costituita nell'importazione di 85 display e 2 schermi recanti il marchio Samsung contraffatto (il 25/06/2015); la sentenza ha dato atto che con decreto del 22/04/2020 il P.M. aveva tratto a giudizio l'ente per rispondere dell'illecito indicato.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 22, d. Igs. n. 231 del 2001, in quanto, una volta contestato tempestivamente l'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia per nuovo giudizio.

Il ricorso è fondato. Premesso che dalla commissione del reato alla contestazione dell'illecito ammnistrativo non risultano decorsi cinque anni, a norma dell'art. 22 del d.lgs. n. 231 del 2001, la citazione a giudizio in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, Sauta, Rv. 278755 - 03). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

w z E < O w Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di < iu appello di Roma. CZCZO