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Sentenza — n. 27950/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27950/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27950/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce rideterminava le sole pene accessorie del ricorrente, confermando nel resto la decisione di condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Giovanni Neglia, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. < 2.1. Con il primo motivo il ricorrente contesta la motivazione della sentenza di secondo grado che, in base a un (assunto) errore materiale della sentenza della Prima Sezione Civile di questa Corte che ha confermato la dichiarazione di fallimento della società di cui era amministratore in punto di data della transazione intervenuta con un'altra società sul debito per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, avrebbe ritenuto sussistente il presupposto oggettivo di fallibilità costituito da un attivo patrimoniale, nei tre anni antecedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento, superiore all'importo di euro 300.000,00. 2.2.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 27950/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa errore contabile truffa in materia di credito portata dell'errore materiale irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen
Giovanni Neglia, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CECERE VITO nato a MARTINA FRANCA il 01/10/1958 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce rideterminava le sole pene accessorie del ricorrente, confermando nel resto la decisione di condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva.

2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Giovanni Neglia, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. < 2.1. Con il primo motivo il ricorrente contesta la motivazione della sentenza di secondo grado che, in base a un (assunto) errore materiale della sentenza della Prima Sezione Civile di questa Corte che ha confermato la dichiarazione di fallimento della società di cui era amministratore in punto di data della transazione intervenuta con un'altra società sul debito per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, avrebbe ritenuto sussistente il presupposto oggettivo di fallibilità costituito da un attivo patrimoniale, nei tre anni antecedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento, superiore all'importo di euro 300.000,00. 2.2.

Mediante il secondo motivo di ricorso, l'imputato assume omessa e/o erronea valutazione delle prove addotte a dimostrazione dell'errore materiale di fatto della sentenza della Corte di cassazione che, in parte qua, sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni momento, anche in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili poiché nel presente processo non possono assumere alcun rilievo le valutazioni compiute dai giudici che sono stati chiamati, nei vari gradi di giudizio, a vagliare la sussistenza dei presupposti oggettivi di fallibilità della società C MODA s.r.l. amministrata dal CECERE. Le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, infatti, hanno da lungo tempo chiarito che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 Rv. 239398 - 01). Una conclusione differente condurrebbe, infatti, ad un'impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018 Rv. 273188 - 01).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

2 eQ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2023 Il Con