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Sentenza — n. 27930/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for defamation, ruling personal attacks on a journalist's character exceed protected criticism rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27930/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for defamation against a journalist. The defendant argued the insults targeted an indeterminate group rather than the specific individual, but the court found explicit references to the victim's name and professional role. Consequently, the court ruled that personal attacks devoid of public interest justification constitute an abuse of the right to criticism.

Regesto Legislator

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Art. 21 Cost.; The right to criticism is exceeded when an agent transcends into personal attacks aimed at the moral figure of the criticized subject on an individual level without any public interest purpose, thereby descending into criminal aggression.

Parole chiave

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defamation right to criticism personal attacks abuse of rights freedom of expression journalist public interest perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 21 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 21 Cost
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. V, 20 gennaio 1984, Saviane, m. 163712
Cass. sez. 5, n. 7990 del 1998, Diaconale, Rv. 211482
163712; Cass. sez. 5, n. 7990 del 1998, Diaconale, Rv. 211482; Cass.
Cass. sez. 5, n. 8898 del 2021, Rv. 280571
211482; Cass. sez. 5, n. 8898 del 2021, Rv. 280571, citata nella sentenza impugnata).
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.
Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino
226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 3000, oltre accessori di legge.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARGIACCHI MAURIZIO nato a FIRENZE il 22/04/1962 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Giuseppe Riccardi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore della parte civile, avv.Scheggia, ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di condanna - inflitta dal tribunale di Ascoli Piceno - di Bargiacchi Maurizio per il reato di diffamazione, commessa con il mezzo di pubblicità della bacheca Facebook, ai danni di Gattafoni Dario, Presidente dell'Ordine dei giornalisti delle Marche, integrato dalla diffusione, tramite post, di espressioni denigranti e frasi ingiuriose nei confronti della persona offesa. 1.Con unico motivo di impugnazione, la difesa ha lamentato erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, in quanto le espressioni utilizzate, per quanto "forti", non sarebbero state rivolte al Gattafoni, costituitosi parte civile, ma all'intera categoria dei giornalisti, peraltro rappresentata, nella Regione Marche, dal Presidente Elisei, nemmeno citato nelle parole oggetto dell'incriminazione;

Gattafoni sarebbe stato destinatario di "parolacce" e di inviti a raccogliere la "sfida". Pertanto, la condotta addebitata all'imputato riguarderebbe una persona offesa "indeterminata" e sarebbe priva di rilievo penale. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 1.11 limite all'esercizio del diritto di critica, tutelato dall'art. 21 Cost., deve intendersi superato quando l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, sprofonda nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta (Cass., sez.

V, 20 gennaio 1984, Saviane, m. 163712; Cass. sez. 5, n. 7990 del 1998, Diaconale, Rv. 211482; Cass. sez. 5, n. 8898 del 2021, Rv. 280571, citata nella sentenza impugnata). Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso dell'argumentum ad hominem, inteso a screditare il destinatario delle espressioni utilizzate mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale. Chi adopera questo tipo di argomenti non può invocare il diritto di critica, perché tende a degradare il confronto di idee e di progetti a uno scontro personale tra pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai destinatari del "messaggio" ogni possibilità di serena e civile partecipazione ad esso.

E dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e come correttamente affermato dalla Corte territoriale, il soggetto leso dalle esternazioni insultanti - sia pure in quanto rappresentante od esponente di un ordine professionale, a sua volta attaccato da proposizioni oggettivamente e profondamente offensive - è menzionato espressamente nella persona di Gattafoni Dario, apostrofato con le parole "caro sig. Gatta foni, lei potrà continuare a rompermi i coglioni con le sue denunce quanto cazzo gli pare, a me non me ne frega un emerito cazzo...quindi faccia pure le sue denunce e se ne vada egregiamente a fare in culo.

Lei e tutto l'ordine dei giornalai che rappresenta. Detto questo me ne faccia un'altra e ve ne andate tutti a fare in culo perché ripeto siete una marea di venduti leccaculo del potere, volete tapparmi la bocca ma non me la tapperete. Ripeto, andate tutti a fare in culo.". Non si tratta, pertanto, (solo) di isolate "parolacce" o di inviti "alla sfida", ma di inequivoche, rozze espressioni volte a screditare, con diretta incidenza sulla sua reputazione, l'attività professionale ed istituzionale della persona offesa, definita in modo sprezzante - tra gli altri - come appartenente ad un ordine di "giornalai di merda" e incluso, in quanto tale, in una categoria di "venduti leccaculo del potere", con ciò avvilendone il ruolo a quello di un mero e servile esecutore dei comandi dei detentori del potere, subordinato al soddisfacimento di interessi personali, a costo di tradire la propria libertà di coscienza. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 3.L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr.

Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 3000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3000, oltre accessor