Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27911/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on illegal possession of electricity, rejecting ne bis in idem and conditional suspension claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27911/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal possession of electricity. The appellant argued for ne bis in idem and continuity of crimes based on a 2012 prior conviction, while also requesting conditional suspension of the sentence. The court rejected these arguments, finding the 2016 act structurally distinct from the 2012 one and noting the prior conviction barred the suspension benefit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624, 625 cod. pen.; Art. 164 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The Court of Cassation holds that a new act of illegal possession of electricity constitutes a distinct crime from a prior unrelated act, precluding the application of ne bis in idem or continuity, and that a prior conviction for a similar offense is an obstacle to granting conditional suspension of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal possession of electricity ne bis in idem principle continuity of crimes conditional suspension of sentence Cassation inadmissibility recidiva nell'infrazione criminalità persistente atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 164 cod. pen.
Nessun elemento risultava infatti ostativo all'applicazione del disposto di cui all'art. 164, quarto comma, cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco
Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv.
Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone
ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv.
Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua
Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.
Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese
234605; conf., ex Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv.
Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, Pellicoro
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, dep.2023, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIGNA TERESA natm CANICATTI' il 18/05/1983 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Agrigento aveva ritenuto Teresa Cigna responsabile del reato di cui ali artt. 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessata di energia elettrica in danno dell'Enel Servizio Elettrico spa, condannandola alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l'invocato ne bis in idem, posto che l'episodio contestato (risalente al 2016) non è nuovo rispetto al precedente episodio dell'allaccio abusivo del 2012, in ordine al quale l'imputata aveva già riportato sentenza di condanna.

Secondo la tesi difensiva, l'allaccio abusivo del 2016 sarebbe "il medesimo di quello distaccato ma non asportato nel 2012, mai più utilizzato dall'imputata, trasferitasi altrove". 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello ravvisato il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di condanna del 2012 e quelli del 2016. A parere della difesa, sussisterebbe, invece, l'identità/unicità del disegno criminoso (già ideato nel 2012), la volizione di un unitario scopo nell'ambito di un medesimo programma, nel quale si sarebbero collocate le singole azioni e omissioni.

Illogicamente, la Corte avrebbe valorizzato unicamente il dato dell'asserita diversità dell'allaccio abusivo del 2016, elemento però inidoneo -secondo la difesa- a far ritenere interrotto l'unitario disegno criminoso. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Nessun elemento risultava infatti ostativo all'applicazione del disposto di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen, posto che la precedente condanna -a mesi quattro di reclusione- cumulata con quella applicata con la sentenza di primo grado del procedimento de quo - mesi sei di reclusione — non superava i due anni.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Sono pervenute conclusioni scritte della difesa, in replica a quelle del P.g., in cui si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, attesa la genericità della censura posta a base dello stesso, tesa a contestare, in maniera del tutto asseverativa e aspecifica, il compendio probatorio valutato dai Giudici di merito e le conclusioni raggiunte nei precedenti gradi di giudizio.

Sulla base di un indimostrato assunto concernente la identità di due fatti di reato, che la Corte d'appello ha provato essere in realtà distinti, la difesa ha affermato infondatamente la lesione del ne bis in idem. La Corte territoriale ha chiaramente esposto i motivi della decisione impugnata, indicando che, in occasione della verifica del 2012, si era provveduto al distacco del collegamento abusivo e che, pertanto, il fatto oggetto del procedimento de quo (vale a dire, il nuovo allaccio abusivo, compiuto nel 2016) non può essere ritenuto il medesimo di quello accertato nel 2012.

A fronte della ricostruzione del fatto, evidentemente diverso da quello occorso nel 2012, e del compendio probatorio valutato dai Giudici del merito, la ricorrente si limita ad affermare, in maniera del tutto generica e poco perspicua, che l'allaccio abusivo del 2016 sarebbe "il medesimo di quello distaccato ma non asportato nel 2012, mai più utilizzato dall'imputata, trasferitasi altrove". La manifesta infondatezza della censura va pertanto riferita sia all'inconferente richiamo al principio del principio del ne bis in idem, sia alla sollecitazione, operata dalla difesa, di un riesame delle prove, inammissibile in sede di legittimità a fronte di una valida motivazione.

Rispetto al primo profilo, si osserva che la parte motiva dell'impugnata sentenza è in totale sintonia con quanto sancito dal Giudice delle leggi, con la sentenza n.200 del 2016, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art.649 cod. proc. pen., «l'autorità giudiziaria sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi».

Coincidenza che, nel caso di specie, va decisamente esclusa, ove si segua il ragionamento del Giudice d'appello e, paradossalmente, quello della difesa, la quale si è esplicitamente riferita alla "diversità dell'allaccio abusivo" (nel secondo motivo di ricorso), in tal modo confermando la tesi dei Giudici di merito. Quanto al secondo profilo, gioverà ribadire che gli aspetti del giudizio inerenti alla valutazione e all'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, ciò che non caratterizza l'iter motivazionale dell'impugnata sentenza.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

2. Generico e aspecifico è altresì il secondo motivo di ricorso, che, è pertanto, manifestamente infondato. In buona parte, le medesime considerazioni appena svolte sub.1 (a proposito della strutturale diversità dei fatti oggetto del procedimento del 2012 e quelli che interessano il presente ricorso) valgono anche a inficiare l'argomentazione sottesa al secondo motivo. Come ricordato dalla Corte d'appello, la radicale e strutturale diversità del fatto oggetto del procedimento del 2012 rende improponibile l'argomento dell'unicità del disegno criminoso, argomento peraltro posto dalla ricorrente in maniera, ancora una volta, del tutto asseverativa, a fronte della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768 - 01).

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, secondo l'incontestata sintesi dei motivi d'appello, la censura insistente sulla sospensione condizionale della pena non risulta essere stata sottopposta all'esame della Corte territoriale. In disparte la valenza dirimente di tale premessa, può in ogni caso osservarsi che è la stessa struttura argomentativa dell'impugnata sentenza a fornire ragioni del diniego dell'invocato beneficio. La Corte territoriale, dopo aver correttamente escluso che i due reati potessero essere intesi come uniti dal vincolo della continuazione, ha poi evidenziato il precedente specifico della ricorrente, reputato ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Dopo di ciò, nel valutare l'ulteriore reato accertato in termini particolarmente negativi, quale "ripetizione di una deliberazione, al momento stesso del determinarsi dei presupposti di fatto utili al buon esito della stessa", essa ha valorizzato, ancorché implicitamente, un elemento ritenuto significativo ai fini del giudizio prognostico di ricaduta nel reato (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, dep.2023, Rv. 284096 - 01: «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza»).

4. Il Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore