Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation for confiscating OBD connector not in plea deal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to confiscate an OBD connector despite it being outside the plea agreement. Antonini argued the confiscation lacked proper motivation, but the court found the judge's reasoning sufficient based on the item's potential to facilitate future crimes. The ruling emphasizes that mandatory confiscation applies to tools destined for crime, regardless of prior settlement terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 190 c.p.; The court holds that a judge may order the confiscation of items destined to commit a crime or capable of facilitating further offenses, even if such measures fall outside the scope of a plea agreement reached with the prosecution.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONINI TANCREDI CUI 01X5842 nato a ROMA il 05/08/1971 avverso la sentenza del 14/09/2022 del TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 settembre 2022, il Tribunale di Latina, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., ha applicato ad ANTONINI Tancredi (e ad altri due imputati non ricorrenti) la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di furto pluriaggravato in concorso di cui al capo A), in questo assorbito il reato di cui al capo B). Il giudice ha disposto, altresì, la confisca e la distruzione di una chiave inglese, di due chiavi esagonali e di un connettore per presa 0E3D di autovetture, trattandosi di cose destinate a commettere il reato e che avrebbero potuto agevolare la commissione di ulteriori reati se lasciate in possesso degli imputati.
2. Con il ricorso per cassazione, Antonini, tramite il difensore, eccepisce l'assenza di motivazione in punto di confisca e distruzione del connettore OBD, pur non rientrando tale statuizione nel perimetro dell'accordo siglato dalle parti.
3. Con requisitoria in data 23 aprile 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona dell'Avvocato Generale, Dott. Pietro Gaeta, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile 1. Conformandosi al diritto vivente (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348), il Tribunale ha legittimamente disposto la confisca facoltativa del connettore per presa OBD di autovetture, avendolo ritenuto cosa «destinata a commettere il reato» e il cui possesso avrebbe potuto «agevolare la commissione di ulteriori reati se lasciata nella libera disponibilità dell'imputato», ancorché la detta misura di sicurezza non rientrasse nel perimetro dell'accordo stipulato dall'imputato con il pubblico ministero.
2. A fonte delle generiche deduzioni sviluppate a corredo della doglianza di ricorso, la motivazione rassegnata dal giudice censurato a sostegno della statuizione impugnata, pur nella sua sinteticità, appare congrua, posto che, letta oltretutto nella sua globalità — ossia anche nella parte in cui dà conto della spiccata capacità a delinquere dimostrata dal ricorrente, che gli è valsa l'applicazione della contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale -, fornisce adeguata giustificazione del nesso di pertinenzialità della cosa confiscata rispetto al reato accertato (Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Rv. 282200) e della necessità di sottrarne la disponibilità all'imputato, onde prevenire la commissione di altri reati, essendo massima di ormai comune esperienza che il connettore per presa OBD di autovettura è utilizzato proprio allo scopo di neutralizzare i dispositivi di sicurezza delle autovetture (ad esempio, donando le chiavi per l'accensione).
3. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Am