Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27593/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27593/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27593/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a Napoli Barbara per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, commesso in Palermo il 19 agosto 20:14. Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmenl:e dall'imputata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27593/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputata, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613 cod. proc. pen., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto a un difensore legislazione in materia di energia ostacoli tecnici diritto a un ricorso effettivo danneggiamento d'impianti elettrici violazione delle forme sostanziali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI BARBARA nato a PALERMO il 19/03/1975 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a Napoli Barbara per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, commesso in Palermo il 19 agosto 20:14.

2. Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmenl:e dall'imputata.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputata, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613 cod. proc. pen., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigli