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Ordinanza — n. 27585/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally signed the petition rather than a qualified defense attorney. The appellant argued that the appellate court failed to reduce legal costs for the civil party after re-determining damages. The court ruled that since the 2017 legislative reform, criminal appeals must be signed by registered lawyers to ensure proper representation, making personal signing a fatal procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Criminal appeals against any judicial decision must be signed by a qualified defense attorney, and personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure personal signature requirement qualified defense attorney inadmissible appeal legal costs reduction diritto a un difensore spese legali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
3.2 Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto la mandfesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 610 c.p.p.
La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610 co.
art. 613 cod. proc. pen
3.2 Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto la mandfesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018
272011): la novella interviene non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018 Cc., Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRINI STEFANO nato a PIOMBINO il 26/05/1977 avverso la sentenza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Livorno in funzione di Giudice di appello, con sentenza del 22 settembre 2022, riformava parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di Piombino, rideterminando il quantum del danno liquidato a titolo di risarcimento in favore della parte civile e confermando, nel resto, la responsabilità penale di Stefano Fabbrini in ordine al delitto di percosse in danno di Elisabetta Staccioli.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Livorno propone ricorso per cassazione Stefano Fabbrini, personalmente, con atto scritto depositato presso il Giudice di Pace di Piombino in data 22 dicembre 2022, con il quale, con un unico motivo, deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale per non aver il Giudice di appello ridotto anche le spese legali della parte civile, relative al primo grado di giudizio, poste a carico dell'imputato a seguito dell'intervenuta rideterminazione del danno liquidato a titolo di risarcimento in favore di quest'ultima.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato. 3.1. Infatti, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 3.2 Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto la mandfesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111 comma 7 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione alle facoltà difensive (Sez.

U., n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011): la novella interviene non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018 Cc., Rv. 273282 - 01).

4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610 co. 5-bis, cod. proc. pen.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis