Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27583/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27583/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27583/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Carlone Larissa la pena dalla stessa concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto pluriaggravato. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 c.p, art. 131-bis c.p, art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 27583/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p. a Carlone Larissa la pena dalla stessa concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto pluriaggravato. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanza attenuante punibilità infrazione privilegiata reato mancato altri reati scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 c.p
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha applicato ex art. 444 c.p.p.
art. 131-bis c.p
Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
art. 129 c.p
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA Che sul ricorso proposto da: CARLONE MELISSA nato a BARI il 09/12/1993 avverso la sentenza del 03/12/2022 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Carlone Larissa la pena dalla stessa concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

Peraltro il ricorso è comunque inammissibile, posto che la particolare tenuità del fatto non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata ed altresì esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile c:on la natura del rito eletto dall'imputata (Sez. 4, Sentenza n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265). Non di meno i limiti edittali di pena previsti per il reato ritenuto dal Tribunale in ogni caso ostano all'applicazione della disposizione invocata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così d