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Ordinanza — n. 27582/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for specific statutory grounds regarding defendant's will or legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27582/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeals by Grosso and Rostan inadmissible de plano. The defendants argued for violation of law and lack of reasoning regarding sentencing under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are only permissible under strict statutory exceptions, which the defendants' general complaints did not satisfy.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for specific grounds concerning the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible de plano Cassation procedure legal qualification error defendant's will sentencing review Criminal Procedure Code bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
Gli imputati hanno proposto ricorso, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GROSSO GIOVANNI nato a NAPOLI il 04/09/1972 ROSTAN FERDINANDO nato a MELITO DI NAPOLI il 25/06/1944 avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMiNARE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI si è proceduto de plano

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ravenna ha applicato a Giovanni Grosso e Ferdinando Rostan le pene concordate fra le parti nelle misure indicate in dispositivo, per i reati loro contestati, di bancarotta impropria e di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Gli imputati hanno proposto ricorso, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'omessa valutazione della congruità delle pene applicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Le censure argomentate nel presente, comune, ricorso sono, pertanto, inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 april