Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic argumentation failing to attack the appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of objection was too generic and failed to specifically attack the reasoning of the lower court. The appellant argued that the appellate court misinterpreted the subjective element of theft by claiming the ambulance license was taken for profit rather than for documentation purposes. The court rejected this, ruling that the appeal did not sufficiently demonstrate how the lower court's decision on the nature of the profit was legally flawed or decisive for the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically attack the ratio decidendi of the contested judgment, particularly when they merely propose alternative interpretations without demonstrating their decisive impact on the legal outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VICARI FLAVIA nato a PALERMO il 08/06/1966 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo vvv udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a Vicari Flavia per il delitto di cui agli artt. 624 cod. pen., per essersi impossessata, in data 16 ottobre 2015, al fine di trarne profitto, della carta di circolazione dell'ambulanza di proprietà di Sanfilippo Giovanna 2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputata dal difensore, consta di un solo motivo, che denuncia vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale travisato il contenuto del motivo di appello sull'elemento soggettivo del reato, dal momento che l'esclusione del fine di profitto, nella condotta della Vicari, era stata invocata non perché costei avesse agito per astio o per motivi di vendetta, ma perché l'impossessamento della carta di circolazione era funzionale all'accertamento e alla documentazione della proprietà del mezzo.
E' dedotto, in ogni caso, che sarebbe, comunque, preferibile l'interpretazione restrittiva del dolo specifico - opposta a quella accolta dal giudice censurato -, che assegna a quest'ultimo elemento di fattispecie una funzione selettiva della stessa tipicità penale, essendo volta a meglio delinearne lo stesso contenuto di offensività.
3. Con requisitoria in data 13 aprile 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dott.ssa Maria Francesca Loy, ha chiesto che la decisione del ricorso sia rinviata in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione controversa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il motivo cui esso è affidato è genericamente articolato, perché non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, interamente versata in diritto. Con lo stesso, infatti, ci si limita ad addurre un travisamento del corrispondente motivo di appello, senza, peraltro, neppure curarne la deduzione in maniera autosufficiente (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962), prospettando un'alternativa finalità della condotta della ricorrente, rispetto a quella individuata dal giudice di appello, prescindendo totalmente dalla necessità di illustrarne la reale decisività in relazione alla tesi - quanto alla natura del profitto nel reato di furto - fatta propria dalla Corte territoriale.
2. Tanto comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle