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Sentenza — n. 27568/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27568/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27568/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a Di Nicola Primo per il delitto di furto pluriaggravato di cui agli artt. 99, comma 4, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Rovigo in data 22 aprile 2018 in danno di Milani Mirco.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27568/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto aggravato è procedibile a querela di parte, salve le ipotesi di cui all'art. 624, comma 3, cod. pen., che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione istanza di revisione penale criminalità persistente ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 99 cod. pen..
art. 340 cod. proc. pen
In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NICOLA PRIMO nato a MONTECICCARDO il 11/05/1957 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a Di Nicola Primo per il delitto di furto pluriaggravato di cui agli artt. 99, comma 4, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Rovigo in data 22 aprile 2018 in danno di Milani Mirco.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 99 cod. pen..

3. Con requisitoria in data 12 aprile 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dott.ssa Maria Francesca Loy, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Con memorie in data 20 gennaio 2023 e 28 aprile 2023, il difensore del ricorrente ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito esposte.

1. Invero, l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto aggravato è procedibile a querela di parte, salve le ipotesi di cui all'art. 624, comma 3, cod. pen., che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

2. Pertanto, in ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della intervenuta remissione di querela da parte dell'offeso, con accettazione della stessa da parte del procuratore speciale dell'imputato (come risulta dal verbale di remissione di querela effettuata da Milani Mirco presso la Questura di Rovigo in data 20 gennaio 2023, ritualmente accettata dal procuratore speciale dell'imputato, Avvocato Chiara Belletti in pari data), il reato va dichiarato estinto, dovendosi dare atto, oltretutto, che il ricorso sottoposto a scrutinio è stato tempestivamente depositato e non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese proce