Sentenza — n. 27563/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Beneventi Diego per il reato di furto in luogo di privata dimora, aggravato da violenza sulle cose (capo A) nonché per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (capo B); mentre ha ridotto l'entità della pena inflitta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 624-bis cod. pen, art. 5 cod. pen; Sentenza — n. 27563/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENEVENTI DIEGO nato a COMACCHIO il 02/10/1974 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Beneventi Diego per il reato di furto in luogo di privata dimora, aggravato da violenza sulle cose (capo A) nonché per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (capo B); mentre ha ridotto l'entità della pena inflitta.
2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite i difensori, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione del fatto come furto in abitazione. Il fatto è avvenuto nell'androne di un palazzo ove era ubicato uno studio medico, ed è stato commesso sottraendo a una paziente dell'ambulatorio il monopattino che aveva parcheggiato nell'androne. In tale situazione non vi sarebbe quel legame tra persona offesa e luogo che anche le Sezioni Unite postulano come qualificante il concetto di privata dimora: l'androne del palazzo può essere considerato luogo ove si svolgono manifestazioni della vita privata di tipo non occasionale dei condomini del palazzo, non di chi, come la persona offesa, vi si trattenga un modo occasionale e transitorio per sottoporsi a visita medica e sia quindi privo dello ius excludendi alios.
Inoltre le caratteristiche del luogo (aperto al pubblico e caratterizzato da un continuo via vai di persone) non avrebbero consentito all'imputato di coglierne la natura di privata dimora "atteso che l'azione è durata pochissimo tempo". 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente invoca il principio del nemo tenetur se detegere per escludere la punibilità in ordine al reato di cui al capo B). L'imputato era stato colto in flagranza di reato a Ferrara e, se avesse declinato le proprie generalità, avrebbe immediatamente rivelato di aver violato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Comacchio, cui era sottoposto in altro procedimento.
Quindi l'imputato avrebbe dichiarato il falso per evitare un'autoincriminazione.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La fattispecie punita dall'art. 624-bis cod. pen. richiede che il furto avvenga «mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa». È pacifico che l'androne di un palazzo è "pertinenza" delle abitazioni private che ne fanno parte e pertanto il furto commesso su cose ivi riposte va ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 624-bis cod. pen.; in tal senso si è già espressa la Corte di cassazione quando ha riconosciuto che: «Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora» (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389 - 01).Il testo della norma incriminatrice è chiaro: quel che rileva è il luogo in cui il furto viene commesso; mentre non è richiesto uno specifico legame tra la specifica persona offesa e il luogo (come osserva il P.G., anche nel caso deciso da Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, citata, "la persona offesa non aveva la propria dimora nello stabile in cui si era verificato il furto, ove abitava invece la nonna").
È al luogo in sé che il codice penale riconosce particolare protezione, in ragione del fatto che trattandosi di "privata dimora", propria o altrui non rileva, il legislatore ha inteso garantire maggiore tutela ai beni ivi custoditi. 2.2. È irrilevante la circostanza che il luogo sia aperto al pubblico in determinati orari, poiché: «Integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini» (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080 - 01). 2.3.
L'assunto difensivo per cui l'imputato non sarebbe stato consapevole di trovarsi in luogo di privata dimora è una mera asserzione che, per un verso, investe questioni fatto e, per altro verso, sembra evocare un errore sulla legge penale, irrilevante ex art. 5 cod. pen..
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché coltiva una tesi in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità. L'imputato, tratto in arresto, ha dichiarato falsamente alla polizia giudiziaria, in sede di identificazione, di chiamarsi Beneventi Stefano nato a Comacchio (FE) il 31 agosto 1972. 3.1. Secondo ius receptum integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta dell'indagato che fornisca false generalità alla polizia giudiziaria, non potendo trovare applicazione la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo l'indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, egli ha comunque l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021, dep. 2022, Orlando, Rv. 282740;
Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko, Rv. 259876 che ha riconosciuto la sussistenza del reato in rassegna a carico di un soggetto che, colpito da mandato di arresto internazionale, aveva fornito false generalità alla polizia giudiziaria che procedeva alla sua identificazione). 3.2. Va chiarito che nel caso in esame l'oggetto della falsità riguarda il nome e la data di nascita della persona sottoposta alle indagini, in sede di identificazione. Pertanto la fattispecie in esame non è toccata dalla questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Firenze (ordinanza del 14 luglio 2022) e tuttora pendente - dell'art. 495, cod. pen. nella parte in cui si applica alle false dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento penale dall'imputato o indagato in relazione ai precedenti penali e in generale alle circostanze indicate nell'articolo 21 norme att. cod. proc. pen..
4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il