Court corrects Cassation ruling omission of civil party costs order against defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous judgment that omitted an order for defendants to pay civil party costs. The material fact was a clerical error where the decision failed to include the mandatory condemnation of Torre Ylenia and Giardina Franca Maria for these expenses. The court ruled that this discrepancy was a mere material error requiring integration of the missing text to ensure the judgment's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 541 cod. proc. pen.; d.P.R. 115/2002: When a Court of Cassation decision omits a mandatory condemnation of costs in the operative part, such an omission constitutes a material error that must be corrected to integrate the missing provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TORRE YLENIA nato a MILAZZO il 13/09/1983 GIARDINA FRANCA MARIA nato a MILAZZO il 16/10/1965 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE udito il difensore í FATTO E DIRITTO Rilevato che con sentenza n. 47377-22, pronunciata il 18.10.2022, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sui ricorsi presentati da Torre Ylenia e Giardina Franca Maria avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Messina in data 16.2.2022, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, ha omesso di riportare in dispositivo la condanna delle predette imputate alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Salamone Roberta, nella misura che sarà determinata dalla competente corte di appello, condanna contenuta nel corpo della motivazione della suddetta sentenza; considerato che, in tutta evidenza, l'indicata discrasia, non corrispondente alla decisione assunta, va risolta ritenendola un mero errore materiale per omissione, dovuto a un refuso, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata il 18.10.2022, cui bisogna porre rimedio, integrando il dispositivo con la parte mancante, come, peraltro, chiesto dal sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione nella sua requisitoria scritta del 27.2.2023 e dal difensore della parte civile nelle sue conclusioni scritte dell'8.3.2023; rilevato, che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R (cfr.
Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, Rv. 277760); considerato, pertanto, che, all'esito dell'odierna udienza camerale, si deve disporre la correzione del dispositivo e del relativo ruolo di udienza, nel senso che, dopo le parole "cassa delle ammende", leggasi altresì: "condanna, inoltre, le imputate, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".
P.Q.M.
Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 18.10.2022 e nel dispositivo della sentenza n. 47377/2022, dep. in data 15.12.2022, nel senso che dopo le parole "cassa delle ammende" leggasi altresì "condanna, inoltre, le imputate, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in fa ore dello Stato". Così dec