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Sentenza — n. 27455/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27455/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27455/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHALLOUF HOUSSEM (CUI 04QBKD2) nato il 20/06/1992 avverso la sentenza del 23/07/2022 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Genova applicava a Challouf Houssem, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27455/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza de tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore concorso di motivi di sospensione motivi che possono invocarsi clausola di coscienza
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHALLOUF HOUSSEM (CUI 04QBKD2) nato il 20/06/1992 avverso la sentenza del 23/07/2022 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Genova applicava a Challouf Houssem, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza de tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017. Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (ovviamente specifici e non generici, come quelli articolati dall'imputato), attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, tra i quali non rientra il vizio denunciato dal ricorrente.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i