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Sentenza — n. 27451/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27451/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALIM MOHAMM ALIAS MOUSSA ALI nato il 17/12/1985 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che si riporta alla requisitoria scritta e insiste per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.625, comma 1, n. 7 c.p., con rinvio, previa verifica della condizione di procedibilità, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Udito il difensore avvocato CLAUDIO MARCONE si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27451/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non vi è prova che il ricorrente avesse inteso sottrarre i beni, piuttosto che fare uso degli stessi, trattandosi, peraltro, di beni abbandonati, considerato il luogo dove gli stessi erano stati rinvenuti; inoltre, del tutto illogica deve essere considerata la condotta di occultare tali beni nel luogo ove erano stati rinvenuti dall'imputato; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 625 n. 7 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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delitto contro i beni occultamento di beni impiego illecito di valori patrimoniali delitto d'omissione confisca di valori patrimoniali cosa smarrita o sottratta
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALIM MOHAMM ALIAS MOUSSA ALI nato il 17/12/1985 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che si riporta alla requisitoria scritta e insiste per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.625, comma 1, n. 7 c.p., con rinvio, previa verifica della condizione di procedibilità, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Udito il difensore avvocato CLAUDIO MARCONE si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bolzano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano in composizione monocratica in data 26/01/2021, con cui Mohamm Salim era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 7 cod. pen., in Bolzano il 21/08/2017, riduceva la pena nei confronti dell'imputato.

2. Mohamm Salim ricorre, in data 18/12/2022, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Marco Boscarol, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 625 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non vi è prova che il ricorrente avesse inteso sottrarre i beni, piuttosto che fare uso degli stessi, trattandosi, peraltro, di beni abbandonati, considerato il luogo dove gli stessi erano stati rinvenuti; inoltre, del tutto illogica deve essere considerata la condotta di occultare tali beni nel luogo ove erano stati rinvenuti dall'imputato; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 625 n. 7 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la condotta in esame, da parte della persona offesa, non può integrare la ritenuta circostanza aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Mohamm Salim è fondato, quanto alla sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., che va eliminata. Occorre, infatti, ricordare che, con querela presentata in data 21/08/2017 presso la Questura di Bolzano, Gregor Raffael Schmucki riferiva di aver lasciato effetti personali e materiale da campeggio, del valore complessivo di circa 5.000,00 franchi svizzeri, all'interno della propria sacca da bicicletta, nascosta nei pressi di una cappella lungo la via del Calvario sita in località Virgolo, nei pressi di Bolzano; egli si era recato in città per fare delle compere e, al proprio ritorno, la sacca era scomparsa; il giorno dopo era stata rinvenuta in possesso dell'imputato La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti, per la necessità della persona offesa di recarsi in città ad effettuare delle spese senza impaccio e l'ingombro della sacca con gli effetti personali ed il materiale da campeggio, avendo scelto un luogo isolato per l'occultamento e non sorvegliato, tale da considerare detti beni esposti al senso di rettitudine della collettività.

Tale motivazione appare in aperto e radicale conflitto con la giurisprudenza pacifica di questa Corte, secondo cui il requisito della esposizione per necessità alla pubblica fede, di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze, che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente il bene oggetto di sottrazione (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, dep. 17/02/2021, Hussein Ezz El Din, Rv. 280492;

Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Liberali Alessandro, Rv. 277524; Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti, Rv. 267504). Nel caso in esame la Corte di merito confonde palesemente una mera comodità della persona offesa, che trovava scomodo portare con sé la sacca, dovendosi recare in città a fare la spesa, con una condizione di impellenza tale da rendere necessario ed indifferibile nascondere i beni lungo la pubblica via. La sentenza va, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., che va eliminata, con conseguente rinvio alla Corte di Appello di Trento per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Nel resto le doglianze difensive appaiono del tutto destituite di fondamento, risultando dalla motivazione della sentenza impugnata - del tutto ineccepibile dal punto di vista logico - come le modalità di occultamento dei beni ed il loro evidente valore non consentissero in alcun modo di considerarli res derelictae

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., che elimina, e con rinvio alla Corte di Appello di Trento per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso in Roma, il 29/03/2