Italian Court dismisses appeal against conviction for assault, rejecting claims of excessive self-defense and provocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Biagio Cianci's appeal inadmissible, upholding his conviction for assault and damages. Cianci argued that his actions were justified by self-defense and provoked by a website dispute, claiming the lower courts ignored his injuries and the victims' lack of prior harm. The court rejected these arguments, finding the defense's version logically inconsistent with the injuries sustained by the victims and the clear absence of an initial assault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27, comma 3, Cost.; Art. 133 cod. pen.; Art. 546 lett. b) cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal conviction based on alleged contradictions in the reasoning regarding self-defense or provocation is inadmissible if the lower court's decision is logically coherent and supported by the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIANCI BIAGIO nato a BARI il 05/03/1964 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le note del difensore di fiducia del ricorrente, avv.to Iginio Fino, con cui è stato chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica in data 08/11/2019, con cui Biagio Cianci era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 582, 612, coma secondo, cod. pen., in Bari il 01/10/2015.
2. Biagio Cianci ricorre, in data 07/06/2022, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Iginio Fino, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 27, comma 3, 101, comma 2, Costituzione, 133 cod. pen., 546 lett.
b) cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione circa l'insussistenza dell'eccesso colposo di legittima difesa appare del tutto contraddittoria rispetto alo svolgimento dei fatti, in quanto il Cianci si era trovato in svantaggio ed aveva dovuto difendersi dal Signorile; pur essendosi verificata una sproporzione tra la condotta del Cianci ed i danni causati, ciò è stato determinato dalla necessità di salvaguardare la propria incolumità; inoltre, con l'appello si era, in alternativa, chiesta l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, essendosi il Cianci recato presso il negozio delle persone offese poco dopo l'alterco telefonico, non apparendo logica una reazione così violenta se non ritenendo che il Cianci fosse convinto di aver subito un grave torto, derivante dal malfunzionamento del sito web che aveva commissionato, il che aveva anche causato un ulteriore aumento dei costi da sostenere, da ciò essendo derivato lo stato d'ira del ricorrente; né sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, nonostante i lievi danni cagionati, senza neanche considerare la personalità dell'imputato, gravato da modesti precedenti che non implicano il ricorso alla violenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Biagio Cianci è inammissibile. La vicenda si colloca nell'ambito dell'incarico conferito dall'imputato a Vincenzo Signorile, il quale, nell'esercizio della sua attività commerciale, aveva curato il sito web utilizzato dall'azienda del Cianci; a seguito di una conversazione telefonica avente ad oggetto il funzionamento del sito, il Cianci aveva minacciato il Signorile di recarsi da lui e spaccare tutto, cosa che aveva effettivamente fatto poco dopo, giungendo presso l'esercizio del Signorile dove prendeva a schiaffi il 2 if/ predetto, lo scaraventava a terra e lo minacciava con un paio di forbici rinvenute in loco; nel frattempo giungeva sul posto anche Antonio Pugliese, che veniva a sua volta colpito con calci e pugni dal Cianci.
Il ricorrente aveva fornito una diversa versione dei fatti, affermando che nel corso della conversazione, in cui egli si era lamentato del funzionamento del sito web, il suo interlocutore lo aveva provocato, invitandolo a recarsi al negozio, cosa che egli aveva fatto; ivi giunto, aveva sbattuto il casco sul bancone facendo cadere a terra delle carte, ed era stato aggredito contemporaneamente da entrambe le persone offese, da cui aveva dovuto difendersi, dichiarando di non ricordare l'uso delle forbici ed affermando di non essersi comunque recato in ospedale perché le persone offese erano amici della sua ex compagna.
La sentenza impugnata ha, del tutto logicamente, valorizzato la presenza di lesioni refertate ad entrambe le persone offese, pari, rispettivamente, a venticinque giorni per il Signorile (ecchimosi al labbro e frattura ad un dito della mano) ed a sette giorni per il Pugliese (trauma cranico ed al braccio), ritenendo non credibile la versione fornita dall'imputato, che non risulta aver riportato alcuna lesione. Quanto alla legittima difesa, la Corte di merito ha evidenziato come non fosse possibile far ricorso all'eccesso colposo, in quanto non appare configurabile, nella condotta in esame, alcuna legittima difesa, non essendosi verificata alcuna aggressione alla persona del Cianci, che, anzi, aveva minacciato per telefono il Signorile, passando, poi, alle vie di fatto presso il negozio di quest'ultimo.
In relazione alla circostanza attenuate della provocazione, la sentenza impugnata ne ha evidenziato l'incompatibilità con la legittima difesa, posto che in un caso si agisce in uno stato di ira, mentre, nell'altro, per motivi di difesa; in ogni caso, la Corte di merito ha escluso che potesse ritenersi provato il fatto ingiusto altrui, ossia l'inadempienza del Signorile nella gestione del sito web. Tale compendio argomentativo risulta assolutamente coerente dal punto di vista logico e non presenta alcuna incongruenza inferenziale, a fronte di un ricorso fondato sulla versione alternativa dell'imputato che, tuttavia, non è riuscito a fornire alcuna plausibile spiegazione in merito alle lesioni riportate dalle persone offese; peraltro, dal punto di vista logico, proprio la versione difensiva non aiuta a comprendere come mai una sola persona, benché aggredita contemporaneamente da due individui, non avesse riportato alcuna lesione, sicché appare evidentemente più logico ritenere — come rilevato dalla sentenza impugnata - che il Signorile ed il Pugliese siano stato aggrediti separatamente ed in successione dal Cianci.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche si fonda, altrettanto logicamente, sulla offensività non ridotta della condotta, alla luce della prognosi delle lesioni refertate, avendo la Corte di merito ritenuto insufficiente la circostanza che l'imputato non risulti gravato da precedenti connotati dall'uso della violenza. Anche in tal senso, quindi, il motivo di ricorso si palesa come re--iterativo delle flY doglianze formulate in appello, a cui la Corte di merito ha fornito una risposta certamente esente da vizi rilevabili nella presente sede processuale.
Quanto alla determinazione della pena, va ricordato come il primo giudice abbia considerato, oltre all'entità delle lesioni, la pluralità delle condotte lesive e l'uso di una forbice da cancelleria utilizzata per la condotta minacciosa, ossia un'arma impropria che ha reso la minaccia aggravata. Anche in tal senso, quindi, le doglianze difensive finiscono per non confrontarsi con la motivazione delle sentenze di merito che, trattandosi di doppia conforme, si integrano reciprocamente. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende