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Sentenza — n. 27439/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27439/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27439/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 1° marzo 2022 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermat0 la sentenza del Tribunale di Cremona che, per quanto qui di interesse, aveva condannato Kandhouq Yassin per i reati di violenza privata aggravata e di lesioni personali aggravate.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 27439/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206) 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione abbandono del procedimento penale abbandono per lesioni personali pene condizionali revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Al riguardo, occorre ricordare che «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHANDOUQ YASSIN nato a CITTADELLA il 27/01/2001 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 1° marzo 2022 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermat0 la sentenza del Tribunale di Cremona che, per quanto qui di interesse, aveva condannato Kandhouq Yassin per i reati di violenza privata aggravata e di lesioni personali aggravate.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che l'imputato sarebbe incensurato e che i carichi pendenti sarebbero relativi a procedimenti definiti con sentenza di assoluzione o in corso con istruttoria favorevole alla difesa.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile, prospettando questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. Invero, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 16 della sentenza impugnata), in cui la Corte territoriale ha ritenuto di dare particolare rilievo alle modalità della condotta, caratterizzata dalla particolare violenza.

Quanto alla sospensione condizionale della pena, la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che non si potesse presumere l'insussistenza del pericolo di "recidiva", basando la prognosi sulla gravità dei fatti. Al riguardo, occorre ricordare che «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione>> (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087;

Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206) 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così