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Sentenza — n. 27435/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27435/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27435/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 10 settembre 2021 ha ritenuto la penale responsabilità di Valentin Ioan Motora e Nicolae Birla in ordine al reato di cui adii artt. 110, 583, secondo comma, cod. pen. (capo A) e li ha condannati alla pena di curo 300„00 di multa, nonché la penale responsabilità di Alfred Meta e Leonard Meta in ordine al reato di cui agli artt. 110, 588, secondo comma, cod. pen. (capo A) e al reato di cui agli artt. 110, 582, 576, n. 1, 61, n. 2, cod. pen. (Capo B) e li ha condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 17 marzo 2022, ha confermato la decisione.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27435/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo lamentano la mancanza, contraddittorietà o manifesta ilogicità della motivazione là dove non sono state considerate, ritenendole :nesistenti, le loro contestazioni in ordine alla configurabilità del delitto di rissa. 4.3. Con il terzo motivo deducono la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai criteri richiesti per la valutazione di attendibilità e credibilità della prova testimoniale. 4.4. Con i, quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., lamentano la violazione di legge là dove non è stata assunta una prova decisiva e non è stata disposta, perché ritenuta superflua, una consulenza medico-legale.

Parole chiave

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ritardo del ministero pubblico rinvio del dibattimento domanda tardiva di ricusazione tempestività dell'inoltro prove tardive durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Non ricorrendo le condizioni per rendere una pronunzia liberatoria ex art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: META ALFRED nato il 13/01/1981 META LEONARD nato il 27/04/1985 BIRLA NICOLAE ANCHE PCN nato il 30/04/1985 MOTORA VALENTIN JOAN nato il 07/07/1974 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; tiglifb il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI 9We ha concluso chiedendo "1. z; I' O , v vire C.5,,-vj'A„.... V i- ditt frdifensore n < LL t_c oLL t4.-c-t

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 10 settembre 2021 ha ritenuto la penale responsabilità di Valentin Ioan Motora e Nicolae Birla in ordine al reato di cui adii artt. 110, 583, secondo comma, cod. pen. (capo A) e li ha condannati alla pena di curo 300„00 di multa, nonché la penale responsabilità di Alfred Meta e Leonard Meta in ordine al reato di cui agli artt. 110, 588, secondo comma, cod. pen. (capo A) e al reato di cui agli artt. 110, 582, 576, n. 1, 61, n. 2, cod. pen. (Capo B) e li ha condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 17 marzo 2022, ha confermato la decisione.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. Ricorsi di Alfred Meta e Leonard Meta. 3.1. Con il primo motivo, proposto per violazione della legge processuale, i ricorrenti censurano la decisione della Corte d'appello, assunta all'udienza del 17 marzo 2022, di rigettare l'istanza di rimessione in termini in relazione alla richiesta di discussione orale formulata il 10 marzo 2022. Evidenziano che la tardività della richiesta era da ricollegarsi al fatto che il 2 marzo 2022 era stata applicata al precedente difensore la misura cautelare degli arresti domiciliari e la sospensione dall'esercizio della professione e che l'istanza di rimessione nei termini era stata formulata dai nuovo difensore non appena gli imputati avevano avuto notizia del suddetto impedimento. 3.2.

Con il secondo motivo deducono l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione all'art. 157, 159 e 161 cod. pen., 531 cod. proc. pen., con riguardo all'art. 83, commi 4 e 9, d.l. 18/2020, in merito all'omessa declaratoria di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuto decorso del termine prescrizionale prima della sentenza impucnata e, precisamente, il 1 marzo 2022 e rappresentano che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 6 luglio 2021, non devono considerarsi i periodi di sospensione discendenti dal rinvio delle udienze tra il maggio 2020 e il 30 giugno 2020 disposto con provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario. 3.3.

Con il terzo motivo deducono la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogictà della motivazione con riferimento ai criteri richiesti per la valutazione di attendibilità e credibiiità della prova testimoniale. 3.4. Con il quarto motivo lamentano la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogic tà della motivazione per non essere state concesse le attenuanti generiche con criterio d prevalenza rispetto alle aggravanti contestate.

4. Ricorsi di Valentin loan Motora e Nicolae Birla. 4.1. Con il primo motivo deducono l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione all'art. 157, 159 e 161 cod. pen., 531 cod. proc. pen. con riguardo all'art. 83, commi 4 e 9, d.l. 18/2020 e il difetto assoluto di motivazione in merito all'omessa declaratoria di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuto decorso del termine prescrizionale prima cella sentenza impugnata e, precisamente, il 1 marzo 2022. Anch'essi, come gli altri ricorrenti, rappresentano che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 6 luglio 2021, non devono considerarsi i perioci di sospensione discendenti dal rinvio delle udienze tra il maggio 2020 e il 30 giugno 2020 disposto dai provvedimenti del capo dell'ufficio giudiziario. 4.2.

Con il secondo motivo lamentano la mancanza, contraddittorietà o manifesta ilogicità della motivazione là dove non sono state considerate, ritenendole :nesistenti, le loro contestazioni in ordine alla configurabilità del delitto di rissa. 4.3. Con il terzo motivo deducono la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai criteri richiesti per la valutazione di attendibilità e credibilità della prova testimoniale. 4.4. Con i, quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., lamentano la violazione di legge là dove non è stata assunta una prova decisiva e non è stata disposta, perché ritenuta superflua, una consulenza medico-legale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il comune motivo proposto da tutti i ricorrenti (secondo, per Alfred Meta e Leonard Meta, e primo, per Valentin Ioan Motora e Nicolae Birla), avente carattere assorbente„ è fondato e la sentenza deve essere annullata agli effetti penali senza rinvio, essendosi consumato, in relazione ai reati contestati, il termine prescrizionale prima della pronunzia della sentenza di appello. Ed inverc, i fatti contestati (rissa aggravata e lesioni aggravate) risultano commessi il 27 aprile 2014; il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi per entrambi di delitti contestati e ad esso devono aggiungersi 125 giorni di sospensione (27 giorni dal 14 giugno 2014 all'Il luglio 2014 e 34 giorni dal 2 maggio 2018 al 6 giugno 2018, in entrambi i casi per adesione degli avvocati all'astensione dalle udienze, e 64 giorni ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020) non dovendosi computare, in considerazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 140 del 6 luglio 2021, il tempo in cui il procedimento è stato rinviato a seguito del provvedimento del Capo dell'ufficio giudiziario ex art. 83, comma 7, lett g, d.l. n. 18 del 2020.

I reati, dunque, risultano prescritti al i marzo 2022 e, quindi, prima della sentenza della Corte d'appello resa il 17 marzo 2022. Non ricorrendo le condizioni per rendere una pronunzia liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che non emergono dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, circostanze idonee ad escludere l'esistenza dei fatti, la commissione dei medesimi da parte degli imputati e la loro rilevanza penale, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali senza rinvio per prescrizione dei reati. 2.- A seguito dell'annullamento senza rinvio agli effetti penale occorre quindi procedere unicamente alla valutazione dell'accaduto sotto il profilo civilistico avuto riguardo, nel caso di specie, alla richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di Alfred Meta e Leonard Meta dalla parte civile Nicolae Birla che risulta avere riportato lesioni personali con prognosi di giorni 25.

3. I motivi di ricorso proposti da Alfred Meta e Leonard Meta sono tutti inammissibili. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. L'art. 23-bis del d.1, n. 137 del 2020 prevede, infatti, che la richiesta di discussione orale nel processo d'appello sia formulata quindici giorni liberi prima dell'udienza. Nella vicenda che ci occupa, l'udienza in Corte d'appello era stata fissata per il 17 marzo 2022 e, pertanto, l'ultimo giorno utile per proporre l'istanza di trattazione orale è da individuarsi nel 1° marzo 2022. Essendo stato il difensore di fiducia sospeso il 2 marzo 2022, siffatta istanza ben avrebbe potuto essere proposta tempestivamente.

Ne deriva che correttamente non è stata accolta l'istanza di rimessione nei termini avanza il 17 marzo 2022. 3.2. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso che, oltre ad essere aspecifico nella sua impostazione, tende ad una rivalutazione probatoria non ammissibile nella presente sede di legittimità. I ricorrenti, infatti, sollecitano una valutazione sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova laddove siffatto giudizio è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e che la scelta da essi compiuta con riguardo alla prevalenza di taluni elementi probatori rispetto ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, ove sostenuta, come si riscontra nella sentenza impugnata, da motivazione sufficiente e logica, si sottrae, al sindacato di legittimità (cfr., in motivazione, Sez.

U, n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, Rv, 249651). 3.3. Con l'ultimo motivo i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate. Orbene, dall'esame della sentenza qui impugnata, non contestata in parte qua, non risulta che tale questione abbia costituito oggetto di specifico motivo di ricorso in appello. Ne deriva che il motivo proposto deve ritenersi inammissibile non essendo deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano .1/...._, costituito oggetto di motivi di gravame dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice d'appello» (Sez. 2, n. 29707 dell'8/3/2017, Galdi, Rv. 270316).

4. All'inammissibilità dei ricorsi di Alfred Meta e Leonard Meta agli effetti civili consegue la condanna dei predetti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in C 2.945,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

AnnuLa senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione. Dichiara inammissibili, agli effetti civili, i ricorsi di Meta Leonard e Meta Alfred, che condanna, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in