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Sentenza — n. 27432/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27432/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appelio di Trieste, con sentenza del 4 novembre 2021, ha confermato la sentenza del 12 maggio 2020 resa dal Tribunale di Pordenone che, ritenuto responsabile Nicola Zanusso, quale socio accomandatario della "Forza s.a.s. di Zanusso Nicola & c., dichiarata fallita il 16 luglio 2014, dei reati di bancarotta semplice documentale e di bancarotta preferenziale, applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ritenuta, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, convertita in anni uno e mesi quattro di libertà controllata oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie per la durata di anni uno.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27432/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo. 2.1. Lamenta innanzitutto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e precisa di voler ribadire le posizioni già espresse in sede di appello sia in relazione alla tenuta delle scritture contabili sia in ordine alla attenuante di cui all'art. 219, ult. comma, I. fall. Deduce, altresì, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge fallimentare dovendosi ritenere la sentenza dichiarativa di fallimento solo una condizione di punibilità con la conseguenza che essa non assumerebbe rilievo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, mentre dovrebbe tenersi conto della data di commissione delle singole condotte.

Parole chiave

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insolvenza bancarotta fraudolenta indennità per insolvenza fallimento personale ufficiale dei fallimenti mancata prova della solvibilità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZANUSSO NICOLA nato a PORDENONE il 23/04/1989 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo •

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appelio di Trieste, con sentenza del 4 novembre 2021, ha confermato la sentenza del 12 maggio 2020 resa dal Tribunale di Pordenone che, ritenuto responsabile Nicola Zanusso, quale socio accomandatario della "Forza s.a.s. di Zanusso Nicola & c., dichiarata fallita il 16 luglio 2014, dei reati di bancarotta semplice documentale e di bancarotta preferenziale, applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ritenuta, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, convertita in anni uno e mesi quattro di libertà controllata oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie per la durata di anni uno.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo. 2.1. Lamenta innanzitutto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e precisa di voler ribadire le posizioni già espresse in sede di appello sia in relazione alla tenuta delle scritture contabili sia in ordine alla attenuante di cui all'art. 219, ult. comma, I. fall. Deduce, altresì, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge fallimentare dovendosi ritenere la sentenza dichiarativa di fallimento solo una condizione di punibilità con la conseguenza che essa non assumerebbe rilievo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, mentre dovrebbe tenersi conto della data di commissione delle singole condotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. L'uruco motivo di ricorso, nella parte in cui si risolve nell'apodittica ripetizione di quanto sostenuto con il ricorso in appello, è inammissibile in quanto aspecifico. Il ricorrente, infatti, come afferma egli stesso, si limita a ribadire le medesime le censure già svolte e a non confrontarsi con la sentenza impugnata che in modo logico, approfondito, e completo ha confermato la sentenza di condanna del giudice di primo grado anch'essa argomentata in modo del tutto esaustivo. 1.3. Parimenti inammissibile è l'ulteriore doglianza svolta sempre nell'unico motivo proposto e concernente il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale.

Ed invero, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Sezione quello secondo cui, in tema di bancarotta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato di insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza (Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013, dep. 09/01/2014, De Florio, Rv. 258712; Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010, Olivieri, Rv. 247299; Sez. 5, Sentenza n. 46182 del 12/10/2004, Rossi, Rv. 231167) e ciò sia che si consideri la sentenza di fallimento elemento costitutivo della fattispecie ancorché improprio, trattandosi di pronuncia giurisdizionale che serve a connotare di lesività i comportamenti tipizzati dalle norme di riferimento (Sez. 5, n. 46182 del 12/10/2004 - dep. 29/11/2004, Rossi ed altro, Rv. 23116701), sia che la si consideri condizione obiettiva di punibilità (ricostruzione questa a cui questo Collegio intende dare seguito) posto che, l'art. 158, comma secondo, cod. pen., stabilisce che quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389).

2. Tak considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore