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Sentenza — n. 27424/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27424/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 30 giugno 2022, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale Karda Chaima e Oukir Souad erano state ritenute responsabili del reato di tentato furto. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso le imputate, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge penale e vizi motivazionali in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La difesa sostiene che i requisiti della particolare tenuità del fatto e dell'occasionalità della condotta non difettano stante la configurazione dell'ipotesi tentata ed il modesto valore della merce, nonché i precedenti penali afferiscono a fatti di scarsa gravità sociale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata la mancata concessione delle circostanze generiche.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 27424/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza hanno proposto ricorso le imputate, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge penale e vizi motivazionali in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La difesa sostiene che i requisiti della particolare tenuità del fatto e dell'occasionalità della condotta non difettano stante la configurazione dell'ipotesi tentata ed il modesto valore della merce, nonché i precedenti penali afferiscono a fatti di scarsa gravità sociale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata la mancata concessione delle circostanze generiche.

Parole chiave

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tentato furto furto di minore entità furto di lieve entità furto aggravato perseguimento penale per truffa indagine per furto

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
La Corte territoriale ha argomentato in maniera puntuale e non manifestamente illogica sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: KARDA CHAIMAE nato il 27/10/1994 OUKIR SOUAD nato il 20/06/1969 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 giugno 2022, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale Karda Chaima e Oukir Souad erano state ritenute responsabili del reato di tentato furto.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso le imputate, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge penale e vizi motivazionali in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La difesa sostiene che i requisiti della particolare tenuità del fatto e dell'occasionalità della condotta non difettano stante la configurazione dell'ipotesi tentata ed il modesto valore della merce, nonché i precedenti penali afferiscono a fatti di scarsa gravità sociale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata la mancata concessione delle circostanze generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo proposto nell'interesse di entrambe le imputate è aspecifico, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sull'analogo motivo di appello (pag. 5 della sentenza). La Corte territoriale ha argomentato in maniera puntuale e non manifestamente illogica sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., richiamando gli elementi che evidenziano la non occasionalità della condotta (precedenti penali, modalità dell'azione delittuosa, etc.), così da giungere ad affermare che le imputate sono "dedite stabilmente al crimine".

3. Il secondo motivo che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il consigliere eiste