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Sentenza — n. 27417/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for fraudulently bankrupting a company due to insufficient evidence and generic arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27417/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court relied on insufficient evidence regarding the company's assets and the continuity of business operations to prove fraud. The court rejected these claims, ruling that the appeal merely offered an alternative factual perspective rather than a complete legal critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a complete legal critique of the lower court's reasoning and instead merely proposes an alternative factual perspective without alleging a specific distortion of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient evidence fraudulent bankruptcy generic arguments alternative factual perspective court costs procedural inadmissibility bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen.), con i quali ha denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 2262 del 19/04/2013, Di Domenica
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
22362 del 19/04/2013, Di Domenica; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZANCOPE ORLANDO nato a PADOVA il 21/05/1953 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.

Con sentenza del 15 novembre 2021 la Corte di appello di Roma, all'esito del gravame interposto da Orlando Zancopè - - per quel che qui rileva - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 10 novembre 2014, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate allo stesso imputato e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale - quale amministratore di fatto della fallita Coverbit s.r.l. - e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), adducendo: - (primo motivo) che la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e della bancarotta fraudolenta documentale, «quale reato strumentale», sarebbe stata tratta da elementi (l'attivo patrimoniale riportato nel bilancio della fallita relativo all'esercizio 2007, pari a oltre euro 400.000, le dichiarazioni rese da Emilio Lazzarin, la costituzione da parte del ricorrente e del coimputato Lazzarin, prima della cessione delle quote della fallita, della Eurosistem s.r.1„ cui avrebbero ceduto fittiziamente a titolo gratuito l'intera azienda della Coverbit s.r.l. per continuare l'attività di impresa) privi di portata dimostrativa (in quanto: l'attivo patrimoniale indicato in contabilità non corrisponderebbe allo stato economico effettivo della fallita, che alla data del fallimento «non aveva altro che [...] due furgoni Mercedes e Iveco» e la sussistenza della distrazione sarebbe frutto di un'inferenza fondata su una mera partita contabile; delle dichiarazioni vaghe del Lazzarin avrebbe trovato riscontro in atti solo la cessione di un furgone Mercedes alla Eurosistem s.r.l. per un prezzo congruo; la continuità aziendale tra Coverbit s.r.l. ed Eurosistem s.r.l. non avrebbe trovato riscontro in alcun elemento di prova ma sarebbe stata smentita dallo stesso Lazzarini) e in difformità dai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità; - (secondo motivo) che ad Orlando Zancopè sarebbe stata attribuita la qualità di amministratore di fatto della fallita sulla scorta della ritenuta continuità aziendale tra la stessa Coverbit s.r.l. ed Eurosistem s.r.l. nonché valorizzando elementi insufficienti sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (segnatamente il fisiologico relazionarsi dello stesso Zancopè - socio della fallita - con il suo amministratore di diritto) e compiendo - in virtù di supposizioni (fondate su quanto riportato da Ennio Lazzarini) relative anche alla sussistenza dell'elemento soggettivo - una ricostruzione dei fatti che non è la sola possibile bensì quella «più lontana dalla realtà che emerge» dal compendio probatorio, dal quale la Corte di merito ha tratto la «consapevolezza» del ricorrente «di raggirare i creditori» (conclusione che avrebbe richiesto elementi di prova «più rigorosi di quelli emersi» in giudizio).CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché versato in fatto, generico e, in parte, inedito.

1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili per la dirimente considerazione che, lungi dal muovere compiute censure di legittimità all'iter argomentativo mediante il quale la Corte territoriale è pervenuta alla condanna del ricorrente per i delitti in contestazione, hanno fornito un'alternativa prospettazione in fatto, deducendo il difetto della prova di cui non è stato neppure ipotizzato il travisamento, perorando invece un diverso apprezzamento del compendio acquisito, peraltro per il tramite di enunciati del tutto assertivi (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) oltre che inediti nella parte relativa all'attivo risultante dalla contabilità della fallita (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che il ricorso non si è neppure confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, fondata su un più ampio coacervo di elementi (segnatamente, su quanto rassegnato dal curatore e della teste Franca Abate) in relazione alle vicende dell'impresa fallita e alla destinazione ad altra impresa del suo compendio in assenza di tantundem, alla sottrazione della contabilità (già istituita), al ruolo gestorio dello Zancopè nella fallita al di là della sua qualifica formale e allo svolgimento dell'attività della stessa Coverbit s.r.l. - di cui aveva assunto il ruolo di amministratore un mero prestanome - per il tramite di un nuovo ente (cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f