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Sentenza — n. 27415/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to general nullity of citation notification to defense lawyer without imputed consent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment and remanded the case to the Perugia Court of Appeal. The appellant argued that the citation for the appeal was invalidly served at his defense lawyer's office despite his declared domicile and the lawyer's refusal to accept such notifications. The court held that serving a citation at a defense lawyer's office, contrary to the declared domicile, creates a general nullity that cannot be cured by the absence of specific impediments to knowledge.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Notification of citation to the defense lawyer instead of the declared domicile constitutes a general nullity of intermediate regime that is not cured by the lack of alleged impediments to the imputed's knowledge.

Parole chiave

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general nullity citation notification defense lawyer declared domicile intermediate regime imputed consent remand for retrial falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
pen.), rappresentando che il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato notificato all'imputato ex art. 157, comma 8-bis, cod.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), rappresentando che il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato notificato all'imputato ex art.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett.
Art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
243211 - 01); - il medesimo difensore dell'imputato, con la memoria presentata prima dell'udienza celebrata a seguito di richiesta di discussione orale ex art. 23-bis, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
art. 455 cod. pen
pen., per aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, e rideterminato in mitius le pene, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di spendita di monete falsificate (art. 455 cod. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves
220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv.
Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi
anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato» (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv.
Sez. 2, n. 14888 del 10/12/2019
Sez. 2, n. 14888 del 10/12/2019 - dep.
Sez. 4, n. 15019 del 19/02/2009, Scognanniglio
2020, Giorni, 278835 - 01; Sez. 4, n. 15019 del 19/02/2009, Scognanniglio, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BABOLO LUIGI nato a NAPOLI il 07/06/1966 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato UMBERTO GRAMENZI che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; éfi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17 marzo 2022 la Corte di appello di L'Aquila, a seguito del gravame interposto da Luigi Babolo, in parziale riforma della pronuncia emessa il 19 febbraio 2020 dal Tribunale di Teramo, ha riconosciuto al medesimo imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., per aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, e rideterminato in mitius le pene, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di spendita di monete falsificate (art. 455 cod. pen.).

2. Avverso la sentenza di appello il difensore del Babolo ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), rappresentando che il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato notificato all'imputato ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, nonostante l'imputato avesse dichiarato domicilio presso la propria abitazione (e ivi avesse ricevuto le precedenti notificazioni nel corso del procedimento), il difensore avesse dichiarato di non accettare le notifiche indirizzate all'imputato e la stessa difesa avesse sollevato tempestiva eccezione su cui la Corte territoriale non ha argomentato, procedendo alla trattazione del procedimento in assenza del Babolo. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.) con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRMO Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si chiariranno di seguito, rimanendo assorbito il secondo.

1. Risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che: - la notifica all'imputato del decreto citazione per giudizio di appello - da celebrarsi all'udienza del 17 marzo 2022 - ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. è stata eseguita presso il suo difensore di fiducia, avvocato Umberto Gramenzi; - il Babolo, allorché è stato identificato dai Carabinieri, aveva dichiarato domicilio in Martinsicuro (via dei Liburni n. 19; cfr. verbale del 3 gennaio 2018) e l'avvocato Gramenzi aveva dichiarato di non accettare le notificazioni ex art. 157, comma 8-bis, cit. (cfr. atto depositato il 21 agosto 2018; cfr.

Sez. 2, n. 14888 del 10/12/2019 - dep. 2020, Giorni, 278835 - 01; Sez. 4, n. 15019 del 19/02/2009, Scognanniglio, Rv. 243211 - 01); - il medesimo difensore dell'imputato, con la memoria presentata prima dell'udienza celebrata a seguito di richiesta di discussione orale ex art. 23-bis, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), cui l'imputato non era presente, ha ritualmente eccepito la nullità della notificazione al proprio assistito; - purtuttavia, la Corte di merito ha proceduto, pronunciando - dopo la discussione delle parti - la sentenza impugnata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, «la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato» (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01).

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla