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Ordinanza — n. 26777/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific reasons and improper procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Court's ruling on a concordato inadmissible without formalities. The appellant argued the lower court failed to examine causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Supreme Court rejected this as a mere assertion lacking supporting reasons and specific identification of omitted causes. Consequently, the appeal was dismissed under Article 610, paragraph 5-bis, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal against a concordato ruling is inadmissible if the grounds are merely asserted without specific reasons or fail to identify the exact causes omitted by the lower court.

Parole chiave

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concordato appeal inadmissible grounds Article 129 c.p.p. lack of specific reasons Article 610 c.p.p. procedural dismissal court costs and fine lesioni gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Rilevato che l'imputato Laghezza Francesco ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.) e per minacce gravi; considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen. — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta (Sez.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
pen; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che l'imputato Laghezza Francesco ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.) e per minacce gravi; considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
— non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) e, soprattutto, si esaurisce in una mera enunciazione, priva di ragioni a sostegno, dato che non indica neppure quale causa, in tesi pretermessa, avrebbe dovuto condurre a una pronuncia ex art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHEZZA FRANCESCO nato a MASSAFRA il 09/02/1983 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Laghezza Francesco ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per i reati di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma (582-585 cod. pen.) e per minacce gravi; considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen. — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) e, soprattutto, si esaurisce in una mera enunciazione, priva di ragioni a sostegno, dato che non indica neppure quale causa, in tesi pretermessa, avrebbe dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il