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Ordinanza — n. 26773/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to procedural timeliness violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Federico Ferrari against the Florence Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a sentence reduction, but the Court found the appeal untimely because it was submitted after the statutory forty-five-day deadline expired. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, and the Court must rule de plano without examining the merits.

Parole chiave

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criminal appeal timeliness procedural deadline violation inadmissible appeal de plano ruling Cassazione ordinanza decorrenza del termine tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per tardività ed è stato trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione al caso di cui all'art.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., in relazione al caso di cui all'art. 591, comma 1, lett.
Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Infatti, il termine di quarantacinque giorni che la Corte d'appello si era assegnata, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., era destinato a scadere in data 8 aprile 2022.
Art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
c), nella parte in cui richiama l'art. 585 cod.
Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
c), nella parte in cui richiama l'art. 585 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
art. 585 cod. proc. pen
c), nella parte in cui richiama l'art. 585 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI FEDERICO nato a PRATO il 03/06/1975 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Federico Ferrari viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 febbraio 2022 della Corte d'appello di Firenze, che, salvo ridurre la pena inflitta all'imputato, ne ha confermato la penale responsabilità per i reati ascrittigli.

2. Il ricorso è inammissibile per tardività ed è stato trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione al caso di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), nella parte in cui richiama l'art. 585 cod. proc. pen. Infatti, il termine di quarantacinque giorni che la Corte d'appello si era assegnata, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., era destinato a scadere in data 8 aprile 2022. Posto che la sentenza è stata depositata in data 5 aprile 2002, dal giorno 8 aprile 2022 ha preso a decorrere, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), del codice di rito, il termine di quarantacinque giorni di cui al medesimo art. 585, comma 1, lett. c). Il termine è scaduto il 23 maggio 2022, mentre l'atto di impugnazione è stato trasmesso in via telematica in data 25 maggio 2022.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis