Cassation appeal against agreed sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the agreed sentence inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a lack of reasoning regarding acquittal, but the court found the grounds did not match the statutory exceptions for challenging agreed sentences. Consequently, the appeal was rejected because it raised issues outside the narrow scope permitted by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality; appeals raising other issues are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOZZA GIUSEPPE nato a TARANTO il 20/09/1988 avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Taranto ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Vozza Giuseppe la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato aggravato di cui all'art. 583-quinquies c.p.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso