Ordinanza — n. 26769/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che con sentenza del 9 maggio 2022 la Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta per i reati di furto aggravato a Ivan Massaroni e a Monica Rainhard in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 748,00 di multa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26769/2023 — snpen · Corte di Cassazione: considerato, pertanto, che, ~tinto»; i ricorsi — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui richiama l'art. 591, comma 1, lett.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSARONI IVAN nato a NIOALE il 01/05/1961 RAINHARD MONICA nato a SOAVE il 24/10/1980 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusioni del PG PERTA-LORI udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Considerato che con sentenza del 9 maggio 2022 la Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta per i reati di furto aggravato a Ivan Massaroni e a Monica Rainhard in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 748,00 di multa;
2. rilevato che i ricorrenti hanno affidato i loro ricorsi ad un unico comune motivo e rianno lamentato l'illegalità della pena in quanto la Corte distrettuale, dopo aver dato atto del consenso delle parti alla rinuncia ai motivi di appello ed alla rideterminazione delle pene, avrebbe omesso di considerare e fare riferimento, anche con un generico richiamo, alle disposizioni di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.;
3. considerato che è orientamento consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale, peraltro, l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante;
4. considerato, pertanto, che, ~tinto»; i ricorsi — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui richiama l'art. 591, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen. — sono inammissibili;
7. rilevato che allnammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle am