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Ordinanza — n. 26270/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because appeal on liability was waived and penalty review is limited to agreed terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived the grounds regarding criminal liability during the appellate proceedings. The appellant argued that the appellate court failed to properly assess responsibility and the penalty measure, but the court noted that the appeal on liability was explicitly renounced. Consequently, the appellate judgment was limited to reviewing only the agreed-upon penalty terms, rendering the appellant's complaints on liability legally irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When an appellant renounces specific appeal grounds, the appellate court's decision is limited to those grounds not waived, and subsequent cassation appeals challenging waived issues are inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds appellate jurisdiction limits criminal liability review penalty agreement inadmissible cassation appeal rinuncia alla motivazione esclusione della responsabilità preclusione per tolleranza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr.
Art. 448 cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art.
art. 444 cod. proc. pen
pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016
2020, Savin; Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez.
Sez. U, n. 18 del 21/06/2000
18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez.
Sez. U, n. 3 del 25/11/1998
18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep.
Corte cost., sent. n. 313 del 1990
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
2023, Fazio, non ancora massimata, che sul punto - a pagina 13 della motivazione - ha ribadito i principi espressi da Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAZDOVIC LELI nato il 17/05/1980 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 31 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente il trattamento sanzionatorio, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo alla misura della pena la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di Hadzovic Leli, il 21 giugno 2021, dal Tribunale di Torino.

2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo omessa motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ed alla misura della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin; Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina), circa l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento.

Nella sentenza di «patteggiannento» è previsto che il giudice chiamato ad emettere una decisione inappellabile applicativa di una pena eserciti un controllo non meramente «notarile» (cfr. Corte cost., sent. n. 313 del 1990) sulla insussistenza di cause di proscioglimento allo scopo di evitare la possibilità di una sentenza ingiusta, cioè di una sentenza che irroghi una pena ad un soggetto che deve invece essere prosciolto (ed in ogni caso, nemmeno nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta è oggi consentito il ricorso per cassazione al solo fine di far valere la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: cfr. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello. E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, non ancora massimata, che sul punto - a pagina 13 della motivazione - ha ribadito i principi espressi da Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Nel caso di specie, i motivi di appello sulla responsabilità sono stati oggetto di rinuncia e, dunque, sui relativi punti della decisione si era formata una preclusione. La Corte di appello non si è sottratta (punto 5 della sentenza impugnata) alla motivazione sulla congruità della pena, oggetto di accordo tra imputato e procuratore generale.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa d