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Ordinanza — n. 26266/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against fraud conviction due to procedural timeliness violations and lack of general mitigation reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by four defendants inadmissible for being filed late. The appellants argued for annulment based on contradictory reasoning regarding documentary fraud and the unaddressed denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeals were submitted after the statutory deadline expired, rendering them procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against criminal judgments must be lodged within forty-five days from the date of the judgment's publication; failure to meet this strict deadline results in absolute inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal timeliness procedural inadmissibility statutory deadline violation bankruptcy fraud conviction general mitigating circumstances deposito tardivo documenti bancari bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 62-bis cod. pen
Con il secondo motivo si dolgono della violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte di appello motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur essendo evidente la sussistenza dei presupposti per la loro applicazione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Corsinovi Franco Silvano, nato a Carmignano il 17/04/1944 2. Alessi Andrea, nato a Prato il 07/06/1972 3. Corsinovi Samuela, nata a Prato il 18/10/1974 4. Martini Ilaria, nata a Firenze il 07/09/1972 avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 6 dicembre 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Franco Silvano Corsinovi, Andrea Alessi, Samuela Corsinovi e Ilaria Martini per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Franco Silvano Corsinovi, Andrea Alessi, Samuela Corsinovi e Ilaria Martini, a mezzo del loro comune difensore e con un unico atto introduttivo, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamentano, in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale, la contraddittorietà della motivazione e la mancata valutazione di una prova decisiva costituita dalla copia delle scritture contabili della fallita. 2.2. Con il secondo motivo si dolgono della violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte di appello motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur essendo evidente la sussistenza dei presupposti per la loro applicazione.

3. I ricorsi sono inammissibili per tardività. La sentenza della Corte di appello è stata emessa in data 20 novembre 2020 ed in dispositivo era stato fissato per il deposito della motivazione il termine di giorni sessanta, scaduto in data 19 gennaio 2021, che risulta rispettato. Da tale data decorreva il termine per la proposizione del ricorso di giorni quarantacinque, che è scaduto in data 5 marzo 2021. Il ricorso è stato, invece, proposto solo in data 9 marzo 2021.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme