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Ordinanza — n. 26261/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26261/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26261/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Morino Francesco per il reato di furto pluriaggravato, statuendo, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e rimodulando di conseguenza il trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 625-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 26261/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo difetto di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. invocata con il gravame di merito.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena favoreggiamento principio della doppia incriminazione traffico aggravato di stupefacenti infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis c.p
Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo difetto di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINO FRANCESCO nato a NAPOLI il 28/06/1983 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Morino Francesco per il reato di furto pluriaggravato, statuendo, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e rimodulando di conseguenza il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo difetto di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. invocata con il gravame di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. L'impugnazione è stata proposta oltre il termine di legge e deve dunque ritenersi tardiva. Infatti la sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 novembre 2021 e il termine per il deposito della motivazione fissato dalla Corte in 60 giorni è stato rispettato, mentre il ricorso è stato presentato per via telematica solo il 29 marzo 2022, ben oltre, dunque il termine di cui all'art. 585 comma 1 lett.

c) c.p.p., risultando dunque e per l'appunto intempestivo.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così d